Pubblicato il decreto con le proroghe per l’emergenza Coronavirus
E’ stato pubblicato in data odierna il decreto legge recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus
Si riepilogano le misure riguardanti la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi e degli altri adempimenti fiscali.
Scarica le tabelle riassuntive:
Tabella riassuntiva proroga versamenti
Tabella riassuntiva proroga altri adempimenti
Differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 20.3.2020
Il decreto dispone il differimento al 20.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL;
Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:
- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.
Differimento per tutti degli altri adempimenti tributari
Il decreto dispone la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020;
Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:
- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;
- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
- il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).
Certificazioni del sostituto d’imposta e comunicazioni di dati per la precompilata
Resta ferma la scadenza del 31.3.2020 relativa alla:
- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020;
- consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020;
- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019;
Effettuazione degli adempimenti sospesi
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.
Soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza
Sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.
- i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020;
Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore
L’Inps ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Settori maggiormente colpiti
- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. attività di assistenza sociale 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro
Per le imprese ed l lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- all’IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.
Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore
L’Inps ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Sospensione per il pagamento di atti impositivi
Sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.
Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito
Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, tributi locali.
Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.
I versamenti vanno eseguiti entro il 30.6.2020.
Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.
La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l’unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.
Cartelle di pagamento
Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.
Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.
Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione.
I versamenti vanno eseguiti entro il 30.6.2020.
Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti
Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.
Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.
Avvisi bonari
Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.
Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.
Altri atti impositivi
La sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.
Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:
- avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.
Sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL:
- dovuti dai datori di lavoro domestico;
- in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi sono effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 10.6.2020;
- senza applicazione di sanzioni e interessi.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.