Legge di bilancio e collegato novità per le persone fisiche

Si riepilogano in breve le principali novità previste dalla Legge di bilancio e dal relativo collegato fiscale. 

 CEDOLARE SECCA SUI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

E’ stata ridotta dal 15% al 10% la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

N.B.: non è stato oggetto di proroga la cedolare secca sulle unità immobiliari C/1

 

SPESE DI ISCRIZIONE A SCUOLE DI MUSICA DEI RAGAZZI

Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica,
  • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali,
  • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,

per lo studio e la pratica della musica.

Limite massimo di reddito e di spesa

La detrazione spetta:

  • ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;
  • per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;
  • anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

 

PROROGA DETRAZIONI ECO-BONUS E PER LAVORI EDILI

Sono state prorogate per l’anno 2020 le detrazioni spettanti per le spese sostenute

  • per interventi di efficienza energetica
  • di ristrutturazione edilizia
  • per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (i lavori di ripristino sull’unità immobiliare devono essere “iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2019”)

Rimangono invariate:

  • le fattispecie agevolabili (di cui ai co. da 344 a 349 L. 296/2006)
  • i limiti di spesa riferiti a ciascuna singola opera
  • la detrazione spettante

NUOVA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI (CD. “BONUS FACCIATE”)

È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:

  • le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
  • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Interventi agevolati

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

  • sola pulitura;
  • sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Assenza di limite massimo di spesa

Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

Ripartizione

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

 

LOTTERIA SCONTRINI

La “lotteria degli scontrini” consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi messi in palio.

La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell’estrazione:

  • il cliente dovrà comunicare all’esercente, all’atto dell’acquisto, il proprio codice identificativo (“codice lotteria”);
  • l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’operazione effettuata.

Decorrenza

  • Slitta all’1/07/2020 (in luogo dell’1/01/2020);

Partecipazione all’estrazione

Per poter partecipare all’estrazione i contribuenti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione), al momento dell’acquisto, comunicano il codice lotteria (in luogo del codice fiscale), individuato dal Provvedimento dell’ADM, all’esercente e quest’ultimo trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione/prestazione;

Sanzioni

Qualora l’esercente rifiuti di acquisire, al momento dell’acquisto, il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione del portale Lotteria del sito dell’Agenzia; le segnalazioni sono utilizzate dalla stessa Agenzia delle entrate e dalla GDF nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

E’ prevista una moratoria delle sanzioni nei primi 6 mesi di applicazione della lotteria.

Le sanzioni non sono applicabili nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi attraverso strumenti inidonei alla trasmissione telematica o mediante ricevuta/scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi.

 

TASSE AUTOMOBILISTICHE – PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA

Dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA”.

 

RIDUZIONE DEI LIMITI ALL’UTILIZZO DEI CONTANTI

E’ stato previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante.

In particolare

Data

Limite

Fino al 30/06/2020 2.999,99
Dal 1/7/2020 1.999,99
Dal 1/1/2022 999,99

 

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

 

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni.

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

 

 “NUOVA” IMU

Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell’IMU.

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:

  • abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento);
  • fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
  • immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 sono esenti;
  • terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
  • immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
  • altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%.

Dall’1.1.2020 viene abolita la TASI

Modalità di versamento

I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

  • il modello F24;
  • l’apposito bollettino postale;
  • la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.