SISTEMA TESSERA SANITARIA – AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI OBBLIGATI
Il D.M. 22/11/2019 ha ampliato le categorie professionali obbligate a trasmettere al sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.
Dal 2019 sono soggetti a tale obbligo anche:
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario
- gli iscritti all’albo dei biologi.
Risultano così soggetti a tale obbligo oltre ai biologi tutte le professioni sanitarie vigilate dal Ministero della salute.
Rimangono esclusi:
- i massaggiatori
- gli odontotecnici
- le pericultrici
- i massofisioterapisti (diplomati dopo il 17/3/1999 e quindi non assimilati ai fisioterapisti)
- gli operatori socio-sanitari
- gli assistenti di studio odontoiatrico (non igienisti dentali)
La prima scadenza è il 31/1/2020 per la trasmissione delle fatture del 2019