DICHIARAZIONI D’INTENTO: LE NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2020
A decorrere dal 1/01/2020:
– gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento;
– è abolito l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarle in appositi registri ed indicarle nel mod. Iva;
– per il fornitore viene introdotto l’obbligo di indicare in fattura il numero di protocollo di ricezione fornito dall’esportatore abituale.
È previsto, inoltre, anche un inasprimento delle sanzioni in caso di inosservanza della nuova procedura
ADEMPIMENTI DAL 1/1/2020 |
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ESPORTATORE ABITUALE | trasmette telematicamente alle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, ottenendo apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione |
invia al fornitore la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia | |
FORNITORE |
può effettuare la cessione/prestazione in non imponibilità IVA solo dopo:
– aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica consegnategli dall’esportatore abituale (cartacea) – aver effettuato il “riscontro telematico” di tale presentazione, interrogando il sistema dell’Agenzia sulla scorta del protocollo di invio indicato dall’esportatore abituale |
Indica in fattura il numero di protocollo di ricezione fornito dall’esportatore abituale |
SANZIONI |
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ESPORTATORE ABITUALE | Rilascio di lettera d’intento in mancanza dei presupposti | dal 100% al 200% dell’Iva |
FORNITORE |
Fatturazione in non imponibilità IVA prima di:
aver ricevuto la comunicazione dell’esportatore abituale aver effettuato il riscontro telematico |
dal 100% al 200% dell’Iva |