Fattura elettronica le sanzioni

La fattura elettronica deve essere emessa (trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione).

In caso di mancata emissione o di mancato invio si applicano le sanzioni previste dall’ art. 6, D.Lgs. 471/97  (violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA) pari a:
-sanzione tra il 90 e il 180 % dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio e in caso di IVA indicata in misura inferiore a quella dovuta nella documentazione o nei registri;
– sanzione tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o assoggettate ad inversione contabile
-sanzione nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
-sanzione pari al 90 % della detrazione compiuta per il cessionario/committente che computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

In ogni caso è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.