FATTURA ELETTRONICA: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circ. 17.6.2019 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità normative che hanno interessato la fatturazione elettronica.

Fra le novità più significative contenute, si segnalano le precisazioni in ordine alla data da inserire nel file fattura, all’annotazione delle fatture emesse, alle modalità di inversione contabile e ai divieti esistenti nell’ambito delle prestazioni sanitarie.

PRESTAZIONI SANITARIE

  • Per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture in formato elettronico, “con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”;
  • il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio è esteso, sempre per l’anno 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che qualora non sia possibile distinguere, dal documento, la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’informazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione finanziaria attraverso la trasmissione al Sistema tessera sanitaria (salvo che il paziente vi si opponga) e la fattura dovrà essere emessa in formato cartaceo.

Sono tenuti all’emissione della fattura cartacea anche i soggetti passivi che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti che abbiano manifestato opposizione all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il divieto, infatti, opera indipendentemente dalla scelta dell’interessato.

Le strutture e gli operatori sanitari possono emettere fattura in formato elettronico mediante il Sistema di interscambio con riferimento alle prestazioni non sanitarie, solo nel caso in cui esse non contengano elementi che consentano di desumere informazioni in ordine allo stato di salute del paziente. Ad esempio, se l’oggetto della fattura riguarda la degenza in una struttura sanitaria, il documento dovrà essere emesso in formato cartaceo.

 

DATA DI EMISSIONE E DATA DI EFFETTUAZIONE

A decorrere dall’1.7.2019, le fatture possono essere emesse entro 10 giorni (il DL 34/2019, c.d. “decreto crescita”, in corso di conversione, prevede l’innalzamento a 12 giorni) dall’effettuazione dell’operazione.

Nella fattura è necessario specificare anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione.

Esempio dell’Agenzia

A fronte di una cessione effettuata in data 28/09/2019, la fattura potrà essere, alternativamente:

  1. emessa (cioè generata ed inviata allo SdI) il medesimo giorno: la “data dell’operazione” e la “data di emissione” coincidono ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” deve essere compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
  2. generata il giorno dell’operazione ed inviata allo SdI l’8/10/2019 (entro 10 gg), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della Sez. “Dati Generali” del file) sempre con la data operazione 28/09/2019
  3. generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 28/09/2019 e il termine ultimo di emissione (8/10/2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della Sez. “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28/09/2019).

Le fatture cartacee (o quelle elettroniche che non sono inviate mediante SdI), dovranno contenere entrambe le date.

FATTURE DIFFERITE

Anche in tal caso, nel campo data fattura (campo “Data” della Sez. “Dati Generali” del file xml) deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione (che, si ricorda, risulta dal documento che la giustifica, indipendentemente che si tratti di un DDT, della “idonea documentazione” per le prestazioni di servizio o del “documento commerciale” di cui all’art. 2, c. 5, D.lgs. N. 127/2015 nel caso dei dettaglianti)

Nel caso in cui la fattura documenti più operazioni, andrà riportata la data di effettuazione dell’ultima operazione.

Esempio dell’Agenzia

Si procede all’emissione di un’unica fattura differita in relazione a 3 cessioni avvenute il 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna accompagnata dai rispettivi DDT.

In tal caso il contribuente:

  • può generare (ed inviare allo SdI) la fattura in uno qualsiasi dei giorni tra il 1° ed il 15 ottobre 2019
  • indicando nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della data dell’ultima consegna (28/09/2019).

ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

L’Agenzia ricorda che per ciascuna fattura occorre continuare ad indicare il numero progressivo.

A questo punto si pone il problema circa il rispetto della progressività nel caso in cui l’impresa si avvalga del differimento dei 10 giorni per alcune fatture ed invii fattura immediata per altre; infatti l’SDI si vedrà pervenire delle fatture con un determinato numero di protocollo in una certa data potendo poi pervenire delle fatture con protocollo antecedente in una data successiva.

In tali casi l’Agenzia, nel chiarire la regolarità di tale comportamento, si limita a sostenere la necessità di poter estrapolare tali operazioni; ciò potrà avvenire:

  • tramite apposita codifica utilizzata per l’emissione della fattura
  • oppure tramite l’adozione dei registri sezionali.

Esempio: un’impresa effettua le seguenti cessioni:

  • il 28/09/2019, con fattura generata e trasmessa l’08/10/2019 (entro 10gg) con numero 990/2019
  • il 30/09/2019, con fattura generata e trasmessa il 2/10/2019 con numero 1000/2019
  • il 1/10/2019, con fattura immediata (generata e trasmessa) il 1/10/2019 con numero 999/2019.

In tal caso lo SDI è a conoscenza che le operazioni sono state effettuate in date diverse, procedendo alla verifica della progressività ordinandole in ragione

  • della “data fattura” riportata (che, come visto, deve essere quella di effettuazione dell’operazione)
  • non della data di invio.

AUTOFATTURA

L’autofattura differisce dalla normale fattura in quanto:

  • l’emittente è il cessionario/committente
  • cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto.

Esempi di autofattura:

  • acquisti da produttori agricoli esonerati
  • regolarizzazione dell’omessa/irregolare fatturazione
  • acquisti da soggetti extraue
  • autoconsumo
  • cessioni gratuite di beni

L’autofattura deve essere elettronica ed inviata tramite il Sistema di interscambio

INVERSIONE CONTABILE

Non si può parlare di “autofattura”, invece, laddove ci si riferisca alle ipotesi in cui sia necessario operare un’inversione contabile.

Esempi di inversione contabile

  • acquisti intracomunitari
  • acquisto di rottami, ora da investimento, bancali in legno
  • servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici

In questo caso è possibile:

  • materializzare la fattura ricevuta e procedere all’integrazione e conservazione in formato cartaceo; oppure
  • predisporre un documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa ed inviare tale documento allo SdI”.

ALTRI CHIARIMENTI

Si riporta, di seguito, una sintesi degli altri chiarimenti più significativi contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14.

DETRAZIONE IVA

Il diritto alla detrazione dell’iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”, è applicabile anche ai soggetti “trimestrali”.

Esempio

Il soggetto passivo che liquida l’imposta con cadenza trimestrale e che riceva e annoti entro il 15.7.2019 una fattura relativa ad un’operazione effettuata il 29.6.2019, potrà esercitare il diritto alla detrazione con riferimento al secondo trimestre.

modalità di generazione delle autofatture e delle fatture in nome e per conto

AUTOFATTURE

Per le autofatture emesse per regolarizzare l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore (ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97), è necessario indicare il codice “TD20” nel campo “Tipo Documento”.

Per tutte le altre tipologie di autofatture, invece, è necessario riportare il codice “TD01”.

FATTURE IN NOME E PER CONTO

Nel caso di emissione di fattura elettronica in nome e per conto di un altro soggetto, le modalità di assolvimento “saranno quelle proprie di tale soggetto” (si dovrà, quindi tener conto anche delle possibili cause di esclusione dagli obblighi di fatturazione in formato elettronico).

Una delle fattispecie nelle quali deve essere emesso il documento in nome e per conto è quella in cui, a seguito di espropriazione immobiliare, il professionista delegato delle operazioni di vendita, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., sia obbligato ad emettere il documento. Il suddetto delegato dovrà:

  • inserire i dati del soggetto esecutato nel campo “cedente/prestatore”;
  • indicare, nel campo “Soggetto emittente”, il codice “TZ (Terzo)” senza compilare la sezione “Terzo intermediario o Soggetto emittente”;
  • inviare una copia della fattura all’esecutato.

IMPOSTA DI BOLLO

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo, relativa alle fatture elettroniche, ha efficacia non soltanto per i documenti emessi mediante il Sistema di Interscambio, ma anche per quelli che non sono transitati dal Sistema di Interscambio (ad es. fattura in formato elettronico diverso da XML inviata mediante PEC).

Il versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

DEPOSITI IVA

A proposito dell’estrazione di beni dal deposito IVA, l’Agenzia delle Entrate afferma che laddove le relative cessioni siano avvenute all’interno del deposito e siano, quindi, già state oggetto di documentazione, si è “di fronte a una mera integrazione del documento originario al fine di as­sol­ve­re al debito d’imposta”. La circolare afferma che, in tal caso, è possibile procedere a un “even­tua­le invio del documento integrato” al Sistema di Interscambio.

È obbligatoria, invece, l’emissione di una autofattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, laddove non vi sia corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto, al fine di incrementare detto valore delle spese sostenute e a esso riferibili.