CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1 LUGLIO 2019

Dal 1 luglio 2019 i  “dettaglianti” e soggetti assimilati con volume d’affari 2018 superiore a €. 400.000 saranno tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per tutti gli altri soggetti l’obbligo decorrerà dal 1 gennaio 2020.

La memorizzazione elettronica/trasmissione telematica

  1. sostituirà gli obblighi di registrazione sul registro dei corrispettivi
  2. assolverà l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.

In ogni caso permane l’obbligo:

  • di emissione della fattura (elettronica) su richiesta del cliente
  • di rilasciare il “documento commerciale”, e cioè un documento del tutto analogo agli attuali “scontrini non fiscali”.

TRASMISSIONE DEL CORRISPETTIVI

La memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è effettuata tramite i Registratori Telematici. Per fare ciò è possibile alternativamente:

  1. adeguare il vecchio registratore di cassa;
  2. dotarsi di un nuovo Registratore Telematico (RT);

Censimento: per poter utilizzare i registratori telematici occorre, in primo luogo, procedere al preventivo censimento”, cioè comunicare all’Agenzia di conoscere la messa in servizio del registratore telematico.

La trasmissione: va effettuata nella fascia oraria 00:00 – 22:00 a partire dal giorno successivo a quello cui i corrispettivi si riferiscono (es: per i corrispettivi del 1/07/2019 si potrà iniziare l’invio a partire dai primi minuti del 2/07/2019). Tuttavia la trasmissione dei dati giornalieri può avvenire con frequenza variabile, con un valore massimo dell’intervallo di 5 giorni.

SCONTRINO ELETTRONICO

Dal momento in cui si inizierà ad effettuare la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi non si procederà più a rilasciare lo scontrino/ricevuta fiscale (cartaceo).

In luogo di tale documento l’impresa dovrà rilasciare al cliente un documento commerciale emesso dal Registratore telematico.

IL DOCUMENTO COMMERCIALE

Il documento commerciale deve contenere i seguenti dati “minimi”:

  • data e ora d’emissione
  • numero progressivo
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente
  • numero di partita IVA dell’emittente
  • ubicazione dell’esercizio
  • descrizione dei beni ceduti/servizi prestati (per i medicinali, è possibile indicare il numero dell’AIC)
  • l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

MODALITA’ DI EMISSIONE:

Il documento previo accordo col cliente (che rinuncia al formato cartaceo) può anche essere emesso anche solo in formato elettronico

In sostanza, tramite apposito applicativo (funzionante anche su tablet/smartphone) si dovrebbe poter accedere al servizio Web attraverso il quale:

  • comunicare l’effettuazione dell’operazione (cioè una trasmissione telematica immediata del corrispettivo)
  • richiedendo l’emissione del documento commerciale in formato elettronico, che dovrebbe poter essere messo a disposizione nell’area riservata del cliente

Ciò risulterà particolarmente utile nel caso di dettagliante che si rechi al domicilio del contribuente, ad esempio gli artigiani.

FUNZIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Il documento commerciale può assumere:

Valenza commerciale:

in tal caso il documento certifica l’acquisto effettuato costituendo titolo per l’esercizio di tutti i diritti (di garanzia, ecc.)

Valenza fiscale:

in tal caso il documento commerciale deve essere integrato del codice fiscale (o numero di partita Iva) dell’acquirente (cioè si deve trattare di un documento “parlante”) potendo, in tal caso, essere utilizzato per documentare correttamente gli oneri sostenuti (sia per i soggetti privati che per i titolari di partita Iva) ai fini:

  • della detrazione dall’imposta
  • della deduzione dai redditi
  • quale documento che ammetta alla fatturazione differita (fungendo da “documento idoneo” laddove integrato di tutti i dati previsti per i DDT).