Fattura elettronica: pagamento imposta di bollo variati i termini
Con il DM 28.12.2018 in vigore dal 22/1/2019 sono stati modificati i termini per il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture emesse in formato elettronico, con la previsione di versamenti trimestrali.
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare e’ effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta puo’ essere effettuato
mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali e’ obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.