SCHEDA CARBURANTE E OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIABILI: LE REGOLE DA SEGUIRE FINO AL 31 DICEMBRE 2018 E LE NOVITA’ 2019

La L. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’abolizione della scheda carburante per gli acquisti di carburante ad uso autotrazione, introducendo contestualmente l’obbligo per il cedente di documentare con fatturazione elettronica i rifornimenti effettuati dai soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione (art 22, terzo comma, secondo periodo DPR 633/1972) oltre all’onere per il cessionario di dover effettuare i pagamenti esclusivamente con mezzi tracciabili. Non rientrano, invece, nell’obbligo di certificazione le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, viene introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi IVA (operazioni B2B e B2C). In sostanza, secondo il dettato normativo i distributori di benzina e gasolio dovevano essere i precursori della fatturazione elettronica, allargando dal 2019 il perimetro della stessa a tutti i soggetti passivi IVA.

Novità dal 1° luglio 2018

Pochi giorni prima dell’entrata in vigore della citata disposizione, con il D.L. 28 giugno 2018 n. 79 è stata disposta la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione; gli operatori del settore hanno comunque la possibilità di adottare da subito, su base volontaria, la nuova modalità di fatturazione.

A seguito della proroga della sola fatturazione elettronica per gli esercenti impianti stradali di distribuzione restano, pertanto, confermati i seguenti adempimenti dal 1° luglio 2018:

  • obbligo di pagamento dei rifornimenti di carburante esclusivamente con mezzi tracciabili ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del costo;
  • obbligo di fatturazione elettronica nelle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nei passaggi diversi dalla vendita presso gli impianti stradali di distribuzione;
  • tenuta della scheda carburante fino al 31 dicembre 2018 (di cui al DPR 444/1997);
  • obbligo di emettere fattura elettronica nell’ambito delle filiere di impresa per le operazioni rese dai subappaltatori o subcontraenti nel quadro di un contratto stipulato con un’amministrazione pubblica (introdotto dalla L. 205/2017 e non prorogato con il DL 79/2018).

Attenzione: L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, invece, le cessioni di carburante per usi diversi dall’autotrazione, come motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

Con il provvedimento Prot. n. 73203/2018 l’Agenzia delle entrate ha elencato i mezzi di pagamento idonei a consentire la detrazione IVA (art. 19-bis1, co. 1, lett. d) DPR 633/1972) e la deducibilità del costo (art. 164, co. 1-bis Tuir) per le spese riferite all’acquisto di carburanti e lubrificanti ad uso autotrazione.

  1. Assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al DPR 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
  2. mezzi elettronici previsti all’articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Dal 1° luglio 2018 l’eventuale acquisto di carburante con pagamento in contanti comporta l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità del costo.

Sono invece ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Così, ad esempio, nel caso del dipendente in trasferta che effettua il pagamento con carta di credito/debito/prepagata personale (o altro strumento idoneo allo stesso riconducibile) e il relativo ammontare gli sia rimborsato sempre tramite strumenti tracciabili (ad esempio, tramite bonifico bancario insieme alla retribuzione), la spesa sarà riconducibile al datore di lavoro e sarà consentita la regolare deducibilità, nel rispetto dei criteri previsti dal Tuir. Rientrano tra i pagamenti mediati anche i servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo, il tutto garantendo la tracciabilità dei pagamenti.

Come anticipato, l’obbligo di compilazione della scheda carburante resta fino al 31 dicembre 2018. Pertanto, i soggetti passivi IVA che fino al 30 giugno 2018 hanno utilizzato la scheda carburante per dedurre il costo e detrarre l’IVA sui rifornimenti effettuati, dovranno continuare ad utilizzarla per tutto l’anno, evitando l’utilizzo del contante.

Discorso a sé, invece, per i contratti di netting. Si tratta di contratti in cui il soggetto passivo IVA richiede l’attivazione di una carta per ogni veicolo aziendale, previa valutazione creditizia ad opera della compagnia petrolifera emittente; terminate le verifiche del caso, la compagnia assegna una carta per veicolo aziendale con la quale la società cliente potrà effettuare rifornimenti in tutti i distributori appartenenti al circuito della compagnia stessa. Al momento del rifornimento, utilizzando la carta viene garantita la tracciabilità dell’operazione ma non sarà emessa alcuna fattura dal distributore: l’effettiva fatturazione avverrà secondo tempi concordati tra il richiedente la carta e la società petrolifera, ad esempio ogni 15 giorni o ogni mese, con una fattura riepilogativa dei rifornimenti effettuati dall’intero parco auto aziendali. In tal caso l’operazione esula dal consueto rifornimento presso impianto stradale in quanto la transazione avviene, come detto, tra compagnia petrolifera e cessionario soggetto passivo IVA (sarà l’impianto stradale a fatturare il carburante alla compagnia petrolifera mentre quest’ultima fattura al proprio cliente).

Per questo motivo, trattandosi di una cessione di carburante che avviene “nei passaggi diversi dalla vendita presso impianto stradale”, la compagnia petrolifera dovrà emettere, a decorrere dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica in formato XML. Il cedente, dovendo trasmettere il file XML al Sistema di Interscambio, deve richiedere il codice destinatario del proprio cessionario al fine di poter recapitare correttamente la fattura elettronica tramite lo SdI. Qualora il cessionario non sia ancora pronto a ricevere i flussi in formato XML (ad esempio perché sta provvedendo all’aggiornamento del proprio gestionale) potrà semplicemente comunicare il proprio indirizzo pec: tale scelta equivale ad un codice destinatario “0000000”.

Attenzione: Le fatture emesse in formato elettronico richiedono la conservazione elettronica anche per il cessionario.

Per quanto riguarda la targa del veicolo aziendale, la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 ha chiarito che il contenuto della fattura, regolato dagli articoli 21 e 21-bis del DPR 633/1972, non prevede tra gli elementi obbligatori la targa o altro estremo identificativo del veicolo (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece è previsto per la regolare tenuta della scheda carburante. Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Qualora il contribuente richieda la presenza di tali dati all’interno della fattura elettronica, ad esempio, come ausilio per ricondurre il costo ad un determinato veicolo o per finalità diverse, la targa deve essere riportata nel campo “MezzoTrasporto” del file fattura.

Con nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 l’Agenzia delle dogane ha precisato che l’indicazione della targa nella fattura resta obbligatoria per poter fruire del rimborso dell’accisa sul gasolio, anche con il passaggio alla fattura in formato elettronico. In tal caso, i gestori degli impianti di distribuzione sono obbligati a riportare la targa nella fattura, dietro eventuale richiesta degli esercenti attività di trasporto.

Si ricorda, infine, che nulla cambia rispetto alle percentuali di detraibilità dell’IVA e di deducibilità del costo dell’acquisto di carburante ad uso autotrazione, per cui continuano ad applicarsi gli ordinari limiti posti per i veicoli stradali a motore.

Ai fini della determinazione delle imposte sul reddito:

  • 100% per le autovetture esclusivamente strumentali;
  • 20% per le auto aziendali;
  • 70% per i veicoli assegnati in fringe benefit a dipendenti;
  • 80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Ai fini IVA:

  • 100% per quelli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio;
  • 40% se non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.