❓ Trasferimento dell’immobile e detrazioni edilizie: quali regole valgono per la cessione tra vivi e per la successione?

La disciplina varia a seconda del tipo di trasferimento:

🔹 Trasferimento per atto tra vivi (vendita, donazione, ecc.)

Secondo l’art. 16-bis, comma 8, del TUIR, la detrazione residua per interventi edilizi segue l’immobile e passa all’acquirente (o donatario). Tuttavia, le parti possono stabilire diversamente nell’atto: in tal caso la detrazione rimane in capo al venditore.

🔹 Trasferimento per successione (causa mortis)

In caso di decesso, la detrazione si trasferisce all’erede che detiene materialmente e direttamente l’immobile.

  • Se l’immobile è locato o in comodato nell’anno del decesso, l’erede non potrà fruire della quota di quell’anno.

  • Se negli anni successivi l’erede acquisisce la detenzione materiale (ad esempio, alla scadenza della locazione), potrà beneficiare delle rate residue, a condizione che la detenzione sia mantenuta per l’intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

  • Se più eredi detengono l’immobile, la detrazione deve essere ripartita proporzionalmente tra loro.

👉 Principio di diritto n. 7/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detenzione materiale non deve necessariamente sussistere già nell’anno di apertura della successione: l’erede può subentrare negli anni successivi e usufruire comunque delle rate residue.

📌 Estensione ad altri bonus edilizi

Le stesse regole valgono anche per:

  • Bonus ristrutturazioni
  • Bonus verde
  • Ecobonus
  • Superbonus 110%