❓ FAQ – Come si possono legittimamente distruggere o smaltire i beni aziendali?
Domanda
Un imprenditore ha eliminato dei beni aziendali senza formalità e senza avvisare l’Amministrazione. Ci sono conseguenze?
Risposta
Sì ✅. La distruzione o rottamazione dei beni aziendali deve essere documentata in modo preciso per evitare la presunzione di cessione (art. 1 DPR 441/1997), che porterebbe a considerare i beni come venduti con conseguente obbligo IVA e rischio di sanzioni.
Le procedure ammesse sono alternative e dipendono dal valore dei beni e dal metodo scelto:
1️⃣ Procedura ex DPR 441/1997
È la procedura classica prevista per la distruzione volontaria:
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Comunicazione preventiva: invio almeno 5 giorni prima ad Agenzia Entrate e Guardia di Finanza con data, ora, luogo, modalità di distruzione, natura e valore dei beni, eventuale valore residuo.
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Verbale:
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obbligatorio se i beni valgono oltre 10.000 € (redatto da AE, GdF o notaio);
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sostituibile con dichiarazione sostitutiva se il valore è inferiore a 10.000 €.
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DDT numerato: per eventuali residui derivanti dalla distruzione.
2️⃣ Conferimento a smaltitore autorizzato ♻️
In alternativa, i beni possono essere conferiti a un soggetto autorizzato allo smaltimento rifiuti.
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In questo caso la prova della distruzione è data dal Formulario di identificazione rifiuti (FIR), che deve riportare: produttore/detentore, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso, destinatario.
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La Cassazione (ord. 26223/2021) ha confermato che in caso di conferimento diretto allo smaltitore, non occorre seguire la procedura del DPR 441/1997: il FIR costituisce piena prova della distruzione.
3️⃣ Autoconsumo o cessione ai soci
La società può assegnare i beni ai soci che si occuperanno dello smaltimento.
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L’operazione deve essere fatturata e assoggettata a IVA se al momento dell’acquisto l’IVA era stata detratta;
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se non era stata detratta, l’operazione è fuori campo IVA.
4️⃣ Procedura semplificata per beni di valore inferiore a 10.000 €
Introdotta dal D.Lgs. 70/2011:
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obbligo di comunicazione preventiva ad Agenzia Entrate;
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possibilità di sostituire il verbale con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente data, ora, luogo, natura, quantità e valore dei beni distrutti.
Conseguenze se non si segue alcuna procedura ⚠️
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I beni si presumono ceduti ai fini IVA;
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si rischiano sanzioni fiscali e la ripresa a tassazione del valore delle rimanenze.
📌 In sintesi:
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Se distruggi i beni direttamente in azienda → segui la procedura DPR 441/1997.
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Se li consegni a uno smaltitore autorizzato → basta il Formulario rifiuti (FIR).
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Se li assegni ai soci → serve fattura e corretta gestione IVA.
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Se il valore è inferiore a 10.000 € → è possibile la procedura semplificata con autocertificazione.