Fallimento del cliente: come e quando deve essere emessa la nota di variazione iva

La nota di variazione ai fini IVA in caso di fallimento richiede attenzione a diversi aspetti normativi e procedurali.

Quando deve essere emessa

La tempistica per l’emissione della nota di variazione in caso di fallimento dipende dalla data di apertura della procedura concorsuale:

  1. Procedure avviate prima del 26 maggio 2021:
    • La nota di variazione in diminuzione può essere emessa solo al termine della procedura concorsuale, una volta accertata l’infruttuosità della stessa. Questo può avvenire alla chiusura della procedura o quando si ha la certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.
    • Esempio: Se il piano di riparto è stato completato e il creditore non ha ottenuto somme sufficienti, la nota può essere emessa trascorsi 15 giorni dalla comunicazione inviata a tutti i creditori per le osservazioni al piano di ripartizione finale.
  2. Procedure avviate dal 26 maggio 2021:
    • La nota di variazione può essere emessa a partire dalla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura concorsuale. Non è necessario attendere la conclusione della stessa per determinare l’infruttuosità.

A chi deve essere emessa

La nota di variazione viene emessa dal cedente o prestatore a favore del cessionario o committente. Nella fattispecie del fallimento, si tratta del fallito, ossia l’impresa o il professionista per cui è stata aperta la procedura concorsuale.

Come si compila la fattura elettronica

La compilazione della fattura elettronica per una nota di variazione in caso di fallimento comporta alcuni passaggi specifici. Ecco come procedere:

  1. Dati obbligatori della fattura elettronica:
    • Tipo documento: TD04 (Nota di credito per variazione IVA)
    • Codice destinatario: Codice identificativo del cliente (fallito)
    • Data documento: Data di emissione della nota di variazione
    • Numero documento: Numero progressivo univoco della nota di variazione
    • Causale: Deve chiaramente indicare il riferimento normativo (“nota di variazione ex articolo 26 del DPR 633/72”) e il motivo (“per fallimento del debitore”).
    • Importi:  deve essere indicato l’imponibile e l’iva della fattura non incassata.
    • Aliquota IVA: Deve essere la stessa della fattura originaria. Ad esempio, se l’aliquota originaria è 22%, quella della nota di variazione deve essere 22%.
  2. Riferimento alla fattura originaria:
    • DatiDocumentoCorrelato: Inserire i riferimenti della fattura originaria oggetto di variazione
    • NumeroDocumento: Numero della fattura originaria
    • DataDocumento: Data della fattura originaria
  3. Causale:
    • Nella sezione “Causale” indicare chiaramente il motivo della variazione (esempio: “Variazione IVA per fallimento del debitore”).

Ecco un esempio di come potrebbe apparire una parte rilevante della fattura elettronica (in XML):

xml TD04 EUR 2023-10-15 12345 Variazione IVA per fallimento del debitore 54321 2022-09-30

Procedura di invio

  1. Firma digitale: La nota di variazione deve essere firmata digitalmente dal cedente o prestatore.
  2. Invio tramite SDI: La nota di variazione deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SDI) che provvederà a consegnarla al destinatario.

La deduzione dal reddito della perdita derivante da un fallimento di un cliente segue specifiche regole previste dalla normativa fiscale. Ecco come e quando è possibile dedurre tali perdite:

1. Regime di deducibilità delle perdite su crediti:

Secondo le norme fiscali (art. 101, comma 5, del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le perdite su crediti possono essere dedotte dal reddito imponibile quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  • Certezza e precisione della perdita: La perdita su un credito può essere dedotta quando è certo che non sarà più incassata. Questo accade, ad esempio, quando si verifica un’insolvenza definitiva del debitore.
  • Fallimento del debitore: La perdita può essere dedotta dal reddito già alla data di apertura del fallimento o di altre procedure concorsuali (come concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa). Non è necessario attendere la chiusura della procedura.
    • Nota importante: Non è richiesto l’accertamento definitivo della perdita (cioè la chiusura del fallimento). La semplice dichiarazione di fallimento da parte del tribunale è sufficiente per dedurre il credito dal reddito.

2. Momento della deduzione:

La perdita è deducibile nel periodo d’imposta in cui si verifica uno degli eventi che conferma l’impossibilità di incassare il credito. Nel caso di fallimento, il momento della deduzione coincide con:

  • La data di dichiarazione del fallimento da parte del tribunale.
  • Oppure, in alcuni casi, la data in cui viene depositata la sentenza di apertura della procedura concorsuale.

Quindi, se un cliente viene dichiarato fallito nel corso dell’anno fiscale 2024, la perdita su crediti diventa deducibile nel reddito d’impresa per il periodo d’imposta 2024.

3. Importo deducibile:

L’importo deducibile è costituito dal credito netto, cioè l’importo al netto di eventuali recuperi effettuabili (ad esempio, tramite garanzie o beni ricevuti in pagamento). In pratica, deduci dal reddito solo la parte del credito che, a seguito del fallimento, è definitivamente persa.

4. Documentazione necessaria:

Per dedurre correttamente le perdite, devi essere in grado di dimostrare che:

  • Il cliente è stato dichiarato fallito (o che si è aperta una procedura concorsuale).
  • Il credito è effettivamente non più recuperabile (a meno di eventuali distribuzioni di attivi nel corso della procedura fallimentare).

Questo significa che dovrai conservare documenti come:

  • La sentenza di fallimento.
  • Eventuali relazioni del curatore fallimentare che attestano lo stato dei beni del debitore e le prospettive di recupero.

5. Esclusione IVA:

L’IVA non costituisce parte del credito deducibile, perché è già stata recuperata tramite la nota di variazione in diminuzione (art. 26 DPR 633/1972) emessa al momento del fallimento.

6. Riferimenti normativi:

  • Art. 101, comma 5 del TUIR: Regola la deducibilità delle perdite su crediti.
  • Art. 26 del DPR 633/1972: Regola la variazione IVA in caso di procedure concorsuali.

Riassumendo:

  • Puoi dedurre le perdite su crediti derivanti da un fallimento nel periodo d’imposta in cui è stata dichiarata l’insolvenza.
  • La perdita si deduce dal reddito imponibile una volta che il fallimento è stato dichiarato, senza aspettare la conclusione della procedura.
  • L’importo deducibile è il credito netto, al netto di eventuali recuperi, e l’IVA è già recuperata tramite la nota di variazione.