❓ In caso di mancata percezione del canone di locazione, devo comunque dichiararlo e pagarci le imposte?

Sì, il canone di locazione va dichiarato e risulta fiscalmente imponibile anche se non è stato effettivamente percepito, a meno che non vi sia un valido elemento oggettivo che provi la cessazione del contratto o la sospensione del canone, con data certa opponibile ai terzi – come stabilito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12081 del 7 maggio 2025.

🔍 La scrittura privata non autenticata, se priva di data certa (ad esempio tramite registrazione o altro fatto giuridicamente rilevante come la morte del sottoscrittore), non è sufficiente a escludere la tassazione del canone non riscosso.

📌 Pertanto, fino a quando il contratto di locazione risulta formalmente in essere, l’Agenzia delle Entrate presume la tassabilità dei canoni, a prescindere dalla loro effettiva riscossione. Non sono sufficienti:

  • ricevute con importi ridotti;

  • dichiarazioni del conduttore;

  • accordi scritti privi di data certa.

✍️ Per evitare accertamenti fiscali è necessario:

  • risolvere formalmente il contratto o registrare l’accordo modificativo;

  • dotare l’accordo di data certa, come richiesto dall’art. 2704 c.c.;

  • agire legalmente in caso di morosità (es. convalida sfratto).


💡 Conclusione

L’imposizione fiscale segue il principio della disponibilità giuridica del reddito, non la sua effettiva percezione. Agisci con tempestività e in modo documentato per tutelarti.