Note di Credito e Split Payment: Come Ridurre l’Imponibile

1. Contesto della Nota di Credito in Split Payment

Quando un’operazione soggetta a split payment viene meno o si riduce l’importo fatturato (per esempio, a causa del mancato pagamento), si può emettere una nota di credito in diminuzione anche oltre l’anno dalla data della fattura originale. Questo è previsto in casi specifici, come nel mancato incasso, secondo quanto riportato nell’articolo 26 del DPR n. 633/1972.

2. Emissione della Nota di Credito

  • La nota di credito deve:
    • Essere numerata;
    • Indicare l’importo della variazione e l’IVA corrispondente;
    • Fare esplicito riferimento alla fattura originale emessa in regime di split payment.
  • Non sarà possibile portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione. Pertanto, la nota andrà registrata come semplice rettifica senza impatti sulla liquidazione IVA del periodo.

3. Adempimenti del Cedente e del Cessionario

  • Cedente (chi emette la nota): Deve annotare la rettifica nel registro IVA, ma non ha diritto a detrarre l’imposta poiché questa non influisce sulla liquidazione periodica.
  • Cessionario/Committente (cliente): Se non ha anticipato l’esigibilità dell’IVA, dovrà anch’egli fare un semplice storno contabile, senza influire sulla propria liquidazione periodica IVA.

In questo modo, il cliente può ridurre contabilmente l’importo senza impattare sui versamenti periodici, poiché la nota di credito è trattata solo come una rettifica contabile​

COME DEVE ESSERE COMPILATA LA NOTA DI CREDITO ELETTRONICA

Per compilare correttamente una nota di credito elettronica per un’operazione in split payment, è necessario seguire alcuni passaggi specifici e assicurarsi che tutti i campi rilevanti siano completati. Di seguito ti indico le informazioni chiave da inserire e alcune note per la compilazione:

1. Dati della Fattura di Riferimento

  • Numero e Data della Fattura: Indica chiaramente il numero e la data della fattura originale a cui si riferisce la nota di credito.
  • Descrizione della Modifica: Spiega brevemente la ragione della variazione, come per esempio il mancato pagamento o la correzione di un importo.

2. Dati del Cedente/Prestatore e Cessionario/Committente

  • Compila i dati dell’emittente (cedente o prestatore) e del destinatario (cessionario o committente), come previsto dalla normativa per i documenti fiscali.

3. Codice Tipo Documento

  • Seleziona il codice tipo documento TD04, che è il codice specifico per le note di credito elettroniche.

4. Imponibile e IVA

  • Inserisci l’importo dell’imponibile e l’importo dell’IVA relativo alla parte da stornare. Anche se, nel regime di split payment, l’IVA non viene liquidata dal cedente, è comunque necessario riportarla.

5. Codice Natura IVA

  • Indica il codice natura IVA N6.3 (Scissione dei pagamenti), che identifica l’operazione come soggetta al meccanismo dello split payment.

6. Dati di Rettifica nei Registri IVA

  • Registra la nota di credito nei registri IVA (Registro delle Fatture Emesse) per aggiornare correttamente la tua contabilità, senza però detrarre l’IVA se questa non è stata incassata (nel regime di split payment, l’IVA è versata direttamente all’Erario).

Fallimento del cliente: come e quando deve essere emessa la nota di variazione iva

La nota di variazione ai fini IVA in caso di fallimento richiede attenzione a diversi aspetti normativi e procedurali.

Quando deve essere emessa

La tempistica per l’emissione della nota di variazione in caso di fallimento dipende dalla data di apertura della procedura concorsuale:

  1. Procedure avviate prima del 26 maggio 2021:
    • La nota di variazione in diminuzione può essere emessa solo al termine della procedura concorsuale, una volta accertata l’infruttuosità della stessa. Questo può avvenire alla chiusura della procedura o quando si ha la certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.
    • Esempio: Se il piano di riparto è stato completato e il creditore non ha ottenuto somme sufficienti, la nota può essere emessa trascorsi 15 giorni dalla comunicazione inviata a tutti i creditori per le osservazioni al piano di ripartizione finale.
  2. Procedure avviate dal 26 maggio 2021:
    • La nota di variazione può essere emessa a partire dalla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura concorsuale. Non è necessario attendere la conclusione della stessa per determinare l’infruttuosità.

A chi deve essere emessa

La nota di variazione viene emessa dal cedente o prestatore a favore del cessionario o committente. Nella fattispecie del fallimento, si tratta del fallito, ossia l’impresa o il professionista per cui è stata aperta la procedura concorsuale.

Come si compila la fattura elettronica

La compilazione della fattura elettronica per una nota di variazione in caso di fallimento comporta alcuni passaggi specifici. Ecco come procedere:

  1. Dati obbligatori della fattura elettronica:
    • Tipo documento: TD04 (Nota di credito per variazione IVA)
    • Codice destinatario: Codice identificativo del cliente (fallito)
    • Data documento: Data di emissione della nota di variazione
    • Numero documento: Numero progressivo univoco della nota di variazione
    • Causale: Deve chiaramente indicare il riferimento normativo (“nota di variazione ex articolo 26 del DPR 633/72”) e il motivo (“per fallimento del debitore”).
    • Importi:  deve essere indicato l’imponibile e l’iva della fattura non incassata.
    • Aliquota IVA: Deve essere la stessa della fattura originaria. Ad esempio, se l’aliquota originaria è 22%, quella della nota di variazione deve essere 22%.
  2. Riferimento alla fattura originaria:
    • DatiDocumentoCorrelato: Inserire i riferimenti della fattura originaria oggetto di variazione
    • NumeroDocumento: Numero della fattura originaria
    • DataDocumento: Data della fattura originaria
  3. Causale:
    • Nella sezione “Causale” indicare chiaramente il motivo della variazione (esempio: “Variazione IVA per fallimento del debitore”).

Ecco un esempio di come potrebbe apparire una parte rilevante della fattura elettronica (in XML):

xml <FatturaElettronicaBody> <DatiGenerali> <DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD04</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2023-10-15</Data> <Numero>12345</Numero> <Causale>Variazione IVA per fallimento del debitore</Causale> </DatiGeneraliDocumento> <DatiDocumentiCorrelati> <NumeroDocumento>54321</NumeroDocumento> <DataDocumento>2022-09-30</DataDocumento> </DatiDocumentiCorrelati> </DatiGenerali> <DatiBeniServizi> <!-- dettagli degli articoli/servizi con le variazioni --> </DatiBeniServizi> </FatturaElettronicaBody>

Procedura di invio

  1. Firma digitale: La nota di variazione deve essere firmata digitalmente dal cedente o prestatore.
  2. Invio tramite SDI: La nota di variazione deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SDI) che provvederà a consegnarla al destinatario.

La deduzione dal reddito della perdita derivante da un fallimento di un cliente segue specifiche regole previste dalla normativa fiscale. Ecco come e quando è possibile dedurre tali perdite:

1. Regime di deducibilità delle perdite su crediti:

Secondo le norme fiscali (art. 101, comma 5, del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le perdite su crediti possono essere dedotte dal reddito imponibile quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  • Certezza e precisione della perdita: La perdita su un credito può essere dedotta quando è certo che non sarà più incassata. Questo accade, ad esempio, quando si verifica un’insolvenza definitiva del debitore.
  • Fallimento del debitore: La perdita può essere dedotta dal reddito già alla data di apertura del fallimento o di altre procedure concorsuali (come concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa). Non è necessario attendere la chiusura della procedura.
    • Nota importante: Non è richiesto l’accertamento definitivo della perdita (cioè la chiusura del fallimento). La semplice dichiarazione di fallimento da parte del tribunale è sufficiente per dedurre il credito dal reddito.

2. Momento della deduzione:

La perdita è deducibile nel periodo d’imposta in cui si verifica uno degli eventi che conferma l’impossibilità di incassare il credito. Nel caso di fallimento, il momento della deduzione coincide con:

  • La data di dichiarazione del fallimento da parte del tribunale.
  • Oppure, in alcuni casi, la data in cui viene depositata la sentenza di apertura della procedura concorsuale.

Quindi, se un cliente viene dichiarato fallito nel corso dell’anno fiscale 2024, la perdita su crediti diventa deducibile nel reddito d’impresa per il periodo d’imposta 2024.

3. Importo deducibile:

L’importo deducibile è costituito dal credito netto, cioè l’importo al netto di eventuali recuperi effettuabili (ad esempio, tramite garanzie o beni ricevuti in pagamento). In pratica, deduci dal reddito solo la parte del credito che, a seguito del fallimento, è definitivamente persa.

4. Documentazione necessaria:

Per dedurre correttamente le perdite, devi essere in grado di dimostrare che:

  • Il cliente è stato dichiarato fallito (o che si è aperta una procedura concorsuale).
  • Il credito è effettivamente non più recuperabile (a meno di eventuali distribuzioni di attivi nel corso della procedura fallimentare).

Questo significa che dovrai conservare documenti come:

  • La sentenza di fallimento.
  • Eventuali relazioni del curatore fallimentare che attestano lo stato dei beni del debitore e le prospettive di recupero.

5. Esclusione IVA:

L’IVA non costituisce parte del credito deducibile, perché è già stata recuperata tramite la nota di variazione in diminuzione (art. 26 DPR 633/1972) emessa al momento del fallimento.

6. Riferimenti normativi:

  • Art. 101, comma 5 del TUIR: Regola la deducibilità delle perdite su crediti.
  • Art. 26 del DPR 633/1972: Regola la variazione IVA in caso di procedure concorsuali.

Riassumendo:

  • Puoi dedurre le perdite su crediti derivanti da un fallimento nel periodo d’imposta in cui è stata dichiarata l’insolvenza.
  • La perdita si deduce dal reddito imponibile una volta che il fallimento è stato dichiarato, senza aspettare la conclusione della procedura.
  • L’importo deducibile è il credito netto, al netto di eventuali recuperi, e l’IVA è già recuperata tramite la nota di variazione.

EDILIZIA REVERSE CHARGE: QUALE DEVO APPLICARE?

Di seguito un utile vademecum per quando e come devo fatturare in reverse charge.

QUANDO DEVO FATTURARE ex articolo 17 lettera a) ter.

La lettera a) ter:

  • riguarda tutte le prestazioni di servizi rese nei confronti di titolari di partita iva (B2B) – anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile
  • è limitata alle prestazioni relative ad edifici e non alla totalità dei beni immobili
  • riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento e non la generalità delle prestazioni rese nel settore edile

NOZIONE DI EDIFICIO

La disposizione in tema di reverse charge è riferita tanto ai fabbricati abitativi quanto ai fabbricati strumentali, compresi gli “edifici in corso di costruzione” (classificati a livello catastale come F/3) e le “unità in corso di definizione” (classificati a livello catastale come F/4), dando di fatto una rilevanza “catastale” al manufatto stesso.

Risultano, dunque, escluse dell’ambito applicativo della norma in questione, le prestazioni aventi ad oggetto, ad esempio:

  • terreni;
  • parti del suolo;
  • parcheggi;
  • piscine;
  • giardini,

salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).

QUALI PRESTAZIONI?

La lettera a) ter deve essere utilizzata per fatturare le seguenti prestazioni:

ATTENZIONE: la classificazione ATECO 2007 va utilizzata per individuare le attività svolte dal prestatore. Non è dunque rilevante il codice attività del prestatore e del committente, ma che la prestazione, dal punto di vista oggettivo, corrisponda ad una di quelle descritte in uno dei codici ATECO indicati nelle tabelle.

SERVIZI DI PULIZIA

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici).

Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali.

Pulizia generale (non specializzata) di condomìni.

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni).

Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi).

È esclusa l’attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di “edifici”.

Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici.

Sono da ritenersi escluse dall’applicazione del reverse charge:

  • le prestazioni di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, ancorché infissi al suolo, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.
  • i servizi relativi alle attività di derattizzazione (81.29.10), di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00) e di rimozione della neve

DEMOLIZIONI DI EDIFICI

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
43.11.00 Demolizione Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture.

Sono escluse dall’applicazione del reverse charge:

  • Sgombero dei cantieri edili.
  • Movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di fossi, rimozione di materiale roccioso, abbattimento con l’esplosivo eccetera.
  • Preparazione del sito per l’estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari (esclusi quelli destinati all’estrazione di petrolio e gas).
  • Drenaggio del cantiere edile.
  • Drenaggio di terreni agricoli e forestali.
  • Preparazione delle risaie.
  • Impermeabilizzazione dei terreni.
  • Preparazione di piste da sci.
  • Scavi archeologici.
  • Trivellazioni, perforazioni di sondaggio e carotaggio per le costruzioni edili per scopi geofisici, geologici o simili.

CASI PARTICOLARI

Fattispecie Reverse charge Commento
contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio NO l’attività di demolizione deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione della nuova costruzione.
Demolizione del muro di separazione tra unità immobiliari NO Tali prestazioni sono estranee al codice Ateco 43.11.00, in quanto si riferiscono alle sole attività di preparazione di un cantiere edile per i successivi lavori di costruzione. Nel caso di specie, invece, si è in presenza di una prestazione caratteristica delle fasi iniziali di un intervento di ristrutturazione edilizia.
Demolizione della porta di accesso NO In quanto intervento di demolizione di una parte dell’edificio, la prestazione non rientra nel codice Ateco 43.11.00.
Micro demolizione e perforazione per la posa di condutture NO Tali prestazioni costituiscono non un’opera di smantellamento di strutture preesistenti, quanto una prestazione modificativa dell’edificio, riconducibile ad altri lavori specializzati di costruzione (codice Ateco 43.99.00).

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile: cablaggio e connessioni elettriche, impianti di illuminazione.

Installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici.

Installazione di impianti fotovoltaici.

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche, parabole satellitari, impianti di segnalazione d’incendio, sistemi di allarme antifurto.
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio), caldaie, torri di raffreddamento, collettori di energia solare non elettrici, impianti idraulico-sanitari, impianti e condotte di ventilazione e di condizionamento dell’aria.
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di raccordi per il gas, distributori di vapore.
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione di sistemi di spegnimento antincendio inclusi quelli integrati.
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: ascensori, scale mobili inclusa riparazione e manutenzione.
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni.
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, sistemi di aspirazione.

Installazione di impianti pubblicitari.

Installazione di cancelli automatici.

Installazione di insegne elettriche e non.

Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni.

Installazione di linee vita68.

Rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge “solo quelle relative a «parti integranti» del fabbricato ossia «installazioni permanenti» ovvero non rimovibili senza significative modifiche o trasformazioni del fabbricato stesso.

Sono escluse dall’applicazione del reverse charge:

  • Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
  • Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
  • Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

CASI PARTICOLARI

Fattispecie Reverse charge Commento
impianti posizionati in parte internamente ed in parte all’esterno dell’edificio SI occorre considerare l’unicità dell’impianto che serve l’edificio, anche se alcune parti sono posizionate all’esterno per necessità tecniche o logistiche. Pertanto, se l’installazione di un impianto è funzionale all’edificio, anche se in parte è posizionato all’esterno, trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, così come per i servizi relativi ai seguenti impianti:

–     videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, per motivi funzionali e tecnici;

–     citofono che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio;

–     climatizzazione con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio. ’impianto è unico e relativo all’edificio, anche se il motore è collocato all’esterno;

–     impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne

Installazione di una cisterna NO Tale prestazione è riconducibile al codice 33.20.04 (Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori di metallo) di cui alla sezione C della Tabella Ateco 2007. Poiché il macchinario installato è dotato di autonomia funzionale propria rispetto all’edificio, non integra il presupposto per l’applicazione del reverse charge.
Installazione di un impianto

di spegnimento antincendio

SI La prestazione è riconducibile al codice Ateco 43.22.03, nel quale sono incluse le installazioni di impianti di spegnimento antincendio. Questa prestazione riguarda un impianto al servizio dell’edificio, strettamente connesso al fabbricato da un nesso funzionale. L’impianto dev’essere installato in modo permanente, così che non possa essere rimosso senza alterare l’edificio.
Posa in opera di casseforti SI Trattasi di prestazioni (e non di cessioni) di cui al codice Ateco 43.32.01 (Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate).
Montaggio di arredi NO Prestazione riconducibile al codice Ateco 43.32.02 (Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili), espressamente esclusa dalla nozione di completamento relativo a edifici.
Installazione di cucine NO È una prestazione relativa ad un bene mobile, installato in modo non permanente all’interno dell’edificio. Le cucine sono fissate al fabbricato solo mediante allacciamenti elettrici e idrici, rimovibili senza modificazioni significative dell’edificio.
Posa di pavimenti in legno SI La prestazione è riconducibile al codice Ateco

43.33.00 (Rivestimento di pavimenti e di muri). È opportuno operare una valutazione caso per caso, verificando che la prestazione non risulti accessoria alla cessione del bene.

Installazione di serramenti SI Tale prestazione è riconducibile al codice Ateco

43.32.02 (Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili). È opportuno operare una valutazione caso per caso, verificando che la prestazione non risulti accessoria alla cessione del bene.

Installazione di un cancello

automatizzato collocato all’interno dell’edificio

SI La prestazione rientra nel codice Ateco 43.29.09 (Altri lavori di costruzione e installazione), purché sia relativa a edifici. L’installazione del cancello è soggetta al reverse charge se il bene è parte integrante del fabbricato.
Installazione di un impianto

per la distribuzione del gas

SI Tali prestazioni sono riconducibili al codice Ateco

43.22.02 (Installazione di impianti per la distribuzione del gas), in quanto risultano relative all’edificio. L’impianto installato non potrebbe essere rimosso senza apportare modifiche all’edificio stesso.

Collaudo dell’impianto

di riscaldamento

NO Le prestazioni di collaudo autonomamente individuabili sono riconducibili al codice Ateco

71.20.10 (Collaudi e analisi tecniche di prodotti).

Verifica di impianti NO Le attività di verifica prescindono dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi

 

Impianti fotovoltaici SI/NO Gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (impianti fotovoltaici “a terra”), sempre che non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge.

Diversamente, l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata all’inversione contabile.

 

COMPLETAMENTO DI EDIFICI 

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
43.31.00 Intonacatura e stuccatura Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Installazione di casseforti.
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Installazione di porte (escluse quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali.
Completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera.E’ espressamente escluso il montaggio di arredi
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri Posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati.

Applicazione di stucchi ornamentali.

Trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura ecc.

Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento eccetera.

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri Tinteggiatura interna ed esterna di edifici.

Verniciatura di strutture di genio civile.

Verniciatura di infissi già installati.

Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri eccetera.

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) Piccoli lavori edili.
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca Installazione di caminetti.

Costruzione di sottofondi per pavimenti.

Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione.

Sono comprese nell’ambito di applicazione del reverse charge in esame anche le prestazioni riconducibili alla nozione di “manutenzione ordinaria”. Per cui, ad esempio, si applica il reverse charge alla posa in opera di piastrelle, anche se la prestazione non è posta in essere nella fase di completamento dell’edificio, bensì su un fabbricato già esistente.

CASI PARTICOLARI

Fattispecie Reverse charge Commento
Tinteggiatura delle pareti interne all’edificio SI La prestazione di tinteggiatura rientra fra le prestazioni riconducibili al codice Ateco

43.34.00 (Tinteggiatura e posa in opera di vetri).

Intonacatura delle pareti dell’edificio SI La prestazione rientra fra quelle riconducibili al codice Ateco 43.31.00 (Intonacatura e stuccatura).
Realizzazione della copertura del tetto NO La prestazione è riconducibile al codice Ateco

43.91.00 (Realizzazione di coperture) e, quindi, estranea all’ambito di applicazione del reverse charge.

Tinteggiatura delle mura perimetrali del giardino NO Le mura perimetrali del giardino sono considerate parti esterne al fabbricato. Pertanto, la prestazione di tinteggiatura non può considerarsi riferita all’edificio.

 

DISTINZIONE TRA CESSIONE CON POSA IN OPERA E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il reverse charge si applica:

  1. alle sole “prestazioni di servizi” rese su edifici (in genere dipendenti da contratti d’appalto di servizi)
  2. restando assoggettati ad Iva le cessioni di beni con posa in opera accessoria.

DIFFERENZA TRA APPALTO E FORNITURA CON POSA IN OPERA

Se l’accordo ha come scopo principale la cessione di un bene e la realizzazione dell’opera è esclusivamente diretta a adattare il bene alle esigenze del cliente o a consentirne la fruizione senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come cessione con posa in opera. Se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.

Contratto scritto: è sempre consigliabile stipulare contratti per iscritto (anche nella forma di conferma d’ordine via fax, e-mail, ecc.) indicando chiaramente l’inquadramento attribuito e prevedendo delle clausole in linea con il codice civile in relazione alla tipologia di contratto pattuita.

Riassumendo se ricorrono tutti i requisiti indicati:

  • Entrambi i soggetti sono titolari di partita Iva;
  • La prestazione è riconducibile al contratto di appalto o al contratto di opera e non ad una cessione con posa in opera;
  • Il servizio reso rientra tra quelli sopra indicati

la fattura deve essere emessa in reverse charge ex articolo 17 lettera a) ter del D.p.r. 633/1972

QUANDO DEVO FATTURARE ex articolo 17 lettera a)

Se non ricorrono tutti i requisiti per emettere la fattura in reverse charge ex lettera a) ter, e solo in questo caso, devo verificare se emettere la fattura in reverse charge ex art. 17 lettera a)

La lettera a):

  • Riguarda le prestazioni rese da un subappaltatore nei confronti dell’appaltatore o di un altro subappaltatore
  • Riguarda tutte le prestazioni di servizi rese nel settore edile sia quelle relative a terreni che quelle relative a fabbricati
  • Riguarda esclusivamente le fatture emesse in seguito ad un contratto di subappalto

APPALTATORE SUBAPPALTATORE COMMITTENTE

E’ necessaria la presenza di 3 soggetti:

  • Un committente
  • Un appaltatore principale
  • Un subappaltatore

PRESTAZIONI RESE NEL SETTORE EDILE

La disposizione fa riferimento alle prestazioni rese “nel settore edile”: un soggetto passivo deve ritenersi operante in questo settore qualora le prestazioni rese siano ricomprese nelle attività della sezione F della tabella ATECO 2007 (sotto riportata). Tale condizione deve riferirsi sia all’appaltatore principale che al subappaltatore.

Non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta. Anche in assenza di un codice ATECO della Sezione F da parte del subappaltatore, infatti, se tale soggetto svolge nella sostanza un’attività rientrante nella predetta sezione F, alle prestazioni da questi rese è comunque applicabile il meccanismo del reverse charge.

 

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
41.10.00 Costruzione di edifici Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzioni
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11.00 Ingegneria civile Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.11.00 Lavori di costruzione specializzati Demolizione
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03 Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.3909 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.91.00 Realizzazione di coperture
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca