L’articolo 17 c. 2 del Dpr 633/72 prevede che “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, …., sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

Pertanto in caso di acquisto di beni territorialmente rilevanti in IT da fornitore extra UE, l’acquirente nazionale IT ha l’obbligo di emettere autofattura.

La fattura emessa con P. IVA dal rappresentante fiscale non rileva ai fini IVA e deve essere richiesta la fattura dal fornitore extraUE (ris. 21/2015).

Sovente le fatture emesse tramite Amazon riportano i dati del fornitore senza il relativo identificativo fiscale estero. Viene riportata poi la P. IVA del rappresentante fiscale italiano.

In alcuni casi vengono addirittura emesse fatture con Iva Italiana.

In questi casi si ritiene opportuno adottare questa procedura:

  • In caso di fattura senza l’esposizione dell’Iva (in “reverse charge”)
    • Emissione di autofattura, tipo documento TD19 integrazione o autofattura per acquisto art. 17 c. 2 DPR. 633/72.
    • Destinatario il fornitore estero, con identificativo fiscale attribuito dal suo paese, in mancanza indicare 999 999 999 99 (undici 9).
  • Nel caso invece nella fattura sia esposta l’Iva Italiana occorre chiedere al fornitore l’emissione di una nota credito per la fattura errata con riemissione di un  nuovo documento in reverse charge ex articolo 17 c. 2 del DPR 633/72