🏛️ RUNTS 2026: tutte le novità del DM correttivo su iscrizione, delega e cancellazione ETS

Con il DM 13 gennaio 2026, pubblicato in G.U. il 20 marzo 2026, il Ministero del Lavoro ha introdotto importanti modifiche al DM 106/2020, ridefinendo le regole operative del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Le novità riguardano:

  • delega a terzi
  • nuovi obblighi informativi
  • ampliamento dei depositi documentali
  • nuove regole su scioglimento e devoluzione patrimoniale

👉 Vediamo in modo chiaro cosa cambia e cosa devono fare concretamente gli enti.

1️⃣ Delega per iscrizione e aggiornamento RUNTS ✍️

È ora possibile delegare anche soggetti non professionisti per la gestione delle pratiche RUNTS.

📌 Attività delegabili:

  • compilazione domanda
  • sottoscrizione
  • invio telematico
  • aggiornamento dati

👉 Prima: attività riservate al legale rappresentante
👉 Ora: delega libera (anche a soggetti non iscritti ad albi)

📖 Riferimento: art. 8 e art. 20 DM 106/2020 modificati


2️⃣ Nuovi obblighi informativi annuali 📊

📅 Termine

👉 30 giugno di ogni anno (per dati dell’anno precedente)

📌 Nuovi dati obbligatori

TUTTI gli ETS devono comunicare:

  • numero associati con diritto di voto
  • numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati
  • numero dei volontari iscritti nell’apposito Registro dell’ente
  • il numero dei volontari degli enti aderenti di cui l’Ente si avvale

📖 Fonte: modifiche artt. 8 e 20


Conseguenze in caso di omissione

  • possibile diffida RUNTS
  • sospensione iscrizione
  • cancellazione nei casi gravi

3️⃣ Deposito documentale ampliato 📂

📌 Nuovi documenti obbligatori

  • relazioni organo di controllo
  • relazioni revisore legale
  • delibera approvazione bilancio (fondazioni)

📖 Fonte: art. 20 modificato


4️⃣ Estensione agli enti con personalità giuridica 🏢

📌 Novità

Entrano formalmente tra gli ETS anche i comitati

📖 Fonte: artt. 15-17 modificati


5️⃣ Scioglimento e cancellazione dal RUNTS ⚖️

Il nuovo art. 23 disciplina la cancellazione per cessazione dell’attività, richiedendo:

  • presentazione di apposita istanza
  • allegazione della delibera di scioglimento attestante l’assenza di rapporti giuridici pendenti.

L’art. 25 prevede inoltre l’obbligo di allegare richiesta del parere ex art. 9 CTS, relativa:

  • all’incremento patrimoniale (in caso di prosecuzione)
  • al patrimonio residuo (in caso di scioglimento).

📊 Documentazione richiesta

Per agevolare le realtà di dimensioni ridotte, sono previste specifiche procedure semplificate per gli enti minori:

Tipologia ente Documenti
Enti con bilancio situazione patrimoniale + relazione revisore
Enti minori rendiconto + elenco beni
Micro-enti dichiarazione sostitutiva

⚠️ Vincolo importante

👉 Nuova iscrizione RUNTS possibile solo dopo:
✔️ completamento obblighi di devoluzione