🏛️ RUNTS 2026: tutte le novità del DM correttivo su iscrizione, delega e cancellazione ETS
Con il DM 13 gennaio 2026, pubblicato in G.U. il 20 marzo 2026, il Ministero del Lavoro ha introdotto importanti modifiche al DM 106/2020, ridefinendo le regole operative del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Le novità riguardano:
- delega a terzi
- nuovi obblighi informativi
- ampliamento dei depositi documentali
- nuove regole su scioglimento e devoluzione patrimoniale
👉 Vediamo in modo chiaro cosa cambia e cosa devono fare concretamente gli enti.
1️⃣ Delega per iscrizione e aggiornamento RUNTS ✍️
È ora possibile delegare anche soggetti non professionisti per la gestione delle pratiche RUNTS.
📌 Attività delegabili:
- compilazione domanda
- sottoscrizione
- invio telematico
- aggiornamento dati
👉 Prima: attività riservate al legale rappresentante
👉 Ora: delega libera (anche a soggetti non iscritti ad albi)
📖 Riferimento: art. 8 e art. 20 DM 106/2020 modificati
2️⃣ Nuovi obblighi informativi annuali 📊
📅 Termine
👉 30 giugno di ogni anno (per dati dell’anno precedente)
📌 Nuovi dati obbligatori
TUTTI gli ETS devono comunicare:
- numero associati con diritto di voto
- numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati
- numero dei volontari iscritti nell’apposito Registro dell’ente
- il numero dei volontari degli enti aderenti di cui l’Ente si avvale
📖 Fonte: modifiche artt. 8 e 20
❌ Conseguenze in caso di omissione
- possibile diffida RUNTS
- sospensione iscrizione
- cancellazione nei casi gravi
3️⃣ Deposito documentale ampliato 📂
📌 Nuovi documenti obbligatori
- relazioni organo di controllo
- relazioni revisore legale
- delibera approvazione bilancio (fondazioni)
📖 Fonte: art. 20 modificato
4️⃣ Estensione agli enti con personalità giuridica 🏢
📌 Novità
Entrano formalmente tra gli ETS anche i comitati
📖 Fonte: artt. 15-17 modificati
5️⃣ Scioglimento e cancellazione dal RUNTS ⚖️
Il nuovo art. 23 disciplina la cancellazione per cessazione dell’attività, richiedendo:
- presentazione di apposita istanza
- allegazione della delibera di scioglimento attestante l’assenza di rapporti giuridici pendenti.
L’art. 25 prevede inoltre l’obbligo di allegare richiesta del parere ex art. 9 CTS, relativa:
- all’incremento patrimoniale (in caso di prosecuzione)
- al patrimonio residuo (in caso di scioglimento).
📊 Documentazione richiesta
Per agevolare le realtà di dimensioni ridotte, sono previste specifiche procedure semplificate per gli enti minori:
| Tipologia ente | Documenti |
|---|---|
| Enti con bilancio | situazione patrimoniale + relazione revisore |
| Enti minori | rendiconto + elenco beni |
| Micro-enti | dichiarazione sostitutiva |
⚠️ Vincolo importante
👉 Nuova iscrizione RUNTS possibile solo dopo:
✔️ completamento obblighi di devoluzione