🧾 IVA e Fatturazione per Osteopati, Chiropratici, Chinesiologi e MCB

Chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 9/2026, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA e sulle modalità di fatturazione per alcune figure professionali operanti nel settore della salute e del benessere.

Vediamo in modo chiaro e operativo chi applica l’esenzione IVA, chi no, e quali sono gli obblighi di fatturazione.


🔎 Il principio generale: quando si applica l’esenzione IVA?

L’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/1972 prevede l’esenzione IVA per:

✔️ Prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione
✔️ Erogate da professioni sanitarie soggette a vigilanza

⚠️ Devono sussistere entrambi i requisiti:

  1. Requisito oggettivo → natura sanitaria della prestazione
  2. Requisito soggettivo → professione sanitaria vigilata o individuata con DM

🦴 Osteopati

❌ Esenzione IVA NON applicabile (allo stato attuale)

Sebbene la L. 3/2018 abbia individuato l’osteopata come professione sanitaria:

  • l’iter istitutivo non è ancora completato
  • manca il pieno riconoscimento dell’albo
  • non rientra tra le professioni soggette a vigilanza ex art. 99 TULS

📌 Conclusione:
Le prestazioni rese dagli osteopati sono soggette ad IVA ordinaria (22%)


👐 Chiropratici

❌ Esenzione IVA NON applicabile

Per il chiropratico:

  • la procedura di istituzione non è ancora stata avviata formalmente
  • non risulta professione sanitaria vigilata ai fini IVA

📌 Conclusione:
Prestazioni soggette a IVA ordinaria (22%)

🔎 Nota: il parere dell’Agenzia risulta difforme rispetto a Cass. 13230/2024


🏃 Chinesiologi

❌ Attività non sanitaria

Il Ministero della Salute chiarisce che:

  • non è professione sanitaria
  • opera nella promozione del benessere
  • non svolge attività medica regolamentata

📌 Conclusione:
Prestazioni sempre soggette a IVA ordinaria (22%)


💆 Massaggiatori Capo Bagnino (MCB – Massoterapisti)

✅ Esenzione IVA confermata

L’art. 99 RD 1265/1934 include espressamente:

  • capi bagnini stabilimenti idroterapici
  • massaggiatori

Queste figure rientrano tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza.

📌 Condizione fondamentale: possesso di titolo idoneo.

👉 Pertanto le prestazioni di cura e riabilitazione rese dagli MCB sono esenti IVA


🧾 Fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria

📌 1️⃣ Massoterapisti (MCB)

  • Prestazioni esenti IVA
  • Spese detraibili per il paziente
  • Obbligo invio dati al Sistema Tessera Sanitaria
  • ❌ Divieto di fattura elettronica via SdI verso persone fisiche

(art. 10-bis DL 119/2018 – prorogato e poi reso strutturale)


📌 2️⃣ Osteopati, Chiropratici, Chinesiologi

  • Prestazioni imponibili IVA
  • Non rientrano tra spese sanitarie detraibili tramite STS
  • ✅ Obbligo di fattura elettronica tramite SdI

⚠️ Attenzione alle conseguenze

Figura Regime IVA Fattura elettronica Invio STS
Osteopata IVA 22% Obbligatoria No
Chiropratico IVA 22% Obbligatoria No
Chinesiologo IVA 22% Obbligatoria No
MCB Esente IVA Vietata verso PF

💡 Errori frequenti:

  • Applicare esenzione agli osteopati
  • Emettere fattura elettronica per MCB verso privati
  • Omettere invio STS per massoterapisti

Le sanzioni possono riguardare:

  • Errata applicazione IVA
  • Violazione obblighi di fatturazione elettronica
  • Omesso invio dati Sistema Tessera Sanitaria

🎯 Conclusione operativa

La Risoluzione 9/2026 chiarisce definitivamente il quadro:

✔️ Solo gli MCB possono applicare l’esenzione IVA
❌ Osteopati, chiropratici e chinesiologi applicano IVA ordinaria
📤 Cambiano radicalmente gli obblighi di fatturazione

È quindi fondamentale verificare:

  • titolo abilitante
  • qualifica effettiva
  • corretta classificazione fiscale