🧾 IVA e Fatturazione per Osteopati, Chiropratici, Chinesiologi e MCB
Chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 9/2026, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA e sulle modalità di fatturazione per alcune figure professionali operanti nel settore della salute e del benessere.
Vediamo in modo chiaro e operativo chi applica l’esenzione IVA, chi no, e quali sono gli obblighi di fatturazione.
🔎 Il principio generale: quando si applica l’esenzione IVA?
L’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/1972 prevede l’esenzione IVA per:
✔️ Prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione
✔️ Erogate da professioni sanitarie soggette a vigilanza
⚠️ Devono sussistere entrambi i requisiti:
- Requisito oggettivo → natura sanitaria della prestazione
- Requisito soggettivo → professione sanitaria vigilata o individuata con DM
🦴 Osteopati
❌ Esenzione IVA NON applicabile (allo stato attuale)
Sebbene la L. 3/2018 abbia individuato l’osteopata come professione sanitaria:
- l’iter istitutivo non è ancora completato
- manca il pieno riconoscimento dell’albo
- non rientra tra le professioni soggette a vigilanza ex art. 99 TULS
📌 Conclusione:
Le prestazioni rese dagli osteopati sono soggette ad IVA ordinaria (22%)
👐 Chiropratici
❌ Esenzione IVA NON applicabile
Per il chiropratico:
- la procedura di istituzione non è ancora stata avviata formalmente
- non risulta professione sanitaria vigilata ai fini IVA
📌 Conclusione:
Prestazioni soggette a IVA ordinaria (22%)
🔎 Nota: il parere dell’Agenzia risulta difforme rispetto a Cass. 13230/2024
🏃 Chinesiologi
❌ Attività non sanitaria
Il Ministero della Salute chiarisce che:
- non è professione sanitaria
- opera nella promozione del benessere
- non svolge attività medica regolamentata
📌 Conclusione:
Prestazioni sempre soggette a IVA ordinaria (22%)
💆 Massaggiatori Capo Bagnino (MCB – Massoterapisti)
✅ Esenzione IVA confermata
L’art. 99 RD 1265/1934 include espressamente:
- capi bagnini stabilimenti idroterapici
- massaggiatori
Queste figure rientrano tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza.
📌 Condizione fondamentale: possesso di titolo idoneo.
👉 Pertanto le prestazioni di cura e riabilitazione rese dagli MCB sono esenti IVA
🧾 Fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria
📌 1️⃣ Massoterapisti (MCB)
- Prestazioni esenti IVA
- Spese detraibili per il paziente
- Obbligo invio dati al Sistema Tessera Sanitaria
- ❌ Divieto di fattura elettronica via SdI verso persone fisiche
(art. 10-bis DL 119/2018 – prorogato e poi reso strutturale)
📌 2️⃣ Osteopati, Chiropratici, Chinesiologi
- Prestazioni imponibili IVA
- Non rientrano tra spese sanitarie detraibili tramite STS
- ✅ Obbligo di fattura elettronica tramite SdI
⚠️ Attenzione alle conseguenze
| Figura | Regime IVA | Fattura elettronica | Invio STS |
|---|---|---|---|
| Osteopata | IVA 22% | Obbligatoria | No |
| Chiropratico | IVA 22% | Obbligatoria | No |
| Chinesiologo | IVA 22% | Obbligatoria | No |
| MCB | Esente IVA | Vietata verso PF | Sì |
💡 Errori frequenti:
- Applicare esenzione agli osteopati
- Emettere fattura elettronica per MCB verso privati
- Omettere invio STS per massoterapisti
Le sanzioni possono riguardare:
- Errata applicazione IVA
- Violazione obblighi di fatturazione elettronica
- Omesso invio dati Sistema Tessera Sanitaria
🎯 Conclusione operativa
La Risoluzione 9/2026 chiarisce definitivamente il quadro:
✔️ Solo gli MCB possono applicare l’esenzione IVA
❌ Osteopati, chiropratici e chinesiologi applicano IVA ordinaria
📤 Cambiano radicalmente gli obblighi di fatturazione
È quindi fondamentale verificare:
- titolo abilitante
- qualifica effettiva
- corretta classificazione fiscale