📢 Terzo Settore 2026: cosa cambia davvero per gli ETS (e cosa fare subito)

 La Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti organici sul nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS), coordinando il Codice del Terzo Settore (CTS) con il TUIR .

Di seguito una guida chiara e operativa per comprendere chi è interessato, quali scadenze rispettare e quali rischi evitare.


🗓️ 1. Quando entrano in vigore le nuove regole fiscali?

Le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS (artt. 79-89) si applicano:

  • ✔️ dal 1° gennaio 2026 per enti con esercizio “solare”

  • ✔️ dal primo periodo d’imposta che inizia nel 2026 per enti con esercizio “a cavallo”

📌 Esempio pratico
Un ETS con esercizio 1/7/2025 – 30/6/2026 applicherà le nuove regole solo dal 1° luglio 2026.


🏛️ 2. Chi sono i soggetti obbligati?

Sono interessati:

  • Enti iscritti al RUNTS
  • Organizzazioni di Volontariato (OdV)
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS)
  • Enti filantropici
  • Fondazioni ex IPAB
  • Imprese sociali

⚠️ Attenzione: l’iscrizione al RUNTS ha natura costitutiva. Senza iscrizione non si applicano i benefici fiscali.


❌ Chi è esonerato o mantiene disciplina diversa?

  • Le imprese sociali mantengono natura fiscale commerciale, ma godono della non imponibilità degli utili se destinati a riserve indivisibili.

  • Le ONLUS cessano definitivamente al 31/12/2025.


🔄 3. Transizione ONLUS: scadenza cruciale 31 marzo 2026

Gli enti iscritti all’Anagrafe ONLUS devono:

📌 Presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026


📎 Allegare:

  • Statuto aggiornato
  • Atto costitutivo
  • Ultimi 2 bilanci approvati

In caso di accoglimento:

  • qualifica ETS senza interruzioni
  • decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2026 (per soggetti solari)

❗ In caso di mancata iscrizione: obbligo di devoluzione del patrimonio.


📊 4. Attività: quando sono “non commerciali”?

Il CTS distingue tre categorie:

1️⃣ Attività di interesse generale
2️⃣ Attività diverse (secondarie e strumentali)
3️⃣ Raccolta fondi

Le attività di interesse generale sono non commerciali se:

  • svolte gratuitamente
  • oppure con corrispettivi ≤ costi effettivi

I costi effettivi includono:

  • costi diretti e indiretti
  • oneri finanziari e tributari
    ❌ esclusi i costi figurativi

🎯 È previsto un margine di tolleranza del 6% per massimo 3 anni consecutivi.
Superato il limite o al 4° anno → attività diventa commerciale.


🎁 Raccolta fondi: attenzione alla continuità

  • Raccolte fondi occasionali → non imponibili

  • Raccolte continuative con cessione di beni/servizi → possono diventare commerciali.


⚖️ 5. Quando un ETS diventa “commerciale”?

Un ETS assume qualifica di ente commerciale se:

i proventi delle attività svolte con modalità commerciali + attività diverse
superano le entrate non commerciali nello stesso periodo d’imposta.

Tra le entrate non commerciali rientrano:

  • contributi
  • liberalità
  • quote associative
  • raccolte fondi occasionali
  • contributi pubblici per attività di interesse generale

📌 Le sponsorizzazioni sono imponibili ma escluse dal test di prevalenza.

Il cambio di qualifica opera dall’inizio del periodo d’imposta.


💰 6. Regimi fiscali agevolati

🔹 Regime forfetario generale (Art. 80 CTS)

Per ETS non commerciali
Coefficiente di redditività: 5% – 17% sui ricavi commerciali.

🔹 Regime OdV e APS (Art. 86 CTS)

Applicabile se ricavi ≤ € 85.000

  • OdV → coefficiente 1%
  • APS → coefficiente 3%
    Con esoneri anche IVA.

🏠 Esenzione IRES immobili

Per OdV, APS ed enti filantropici su immobili destinati esclusivamente ad attività non commerciali.


🏛️ 7. Contributi pubblici

I contributi pubblici per attività di interesse generale:

✔️ non imponibili ai fini IRES
✔️ anche se corrispettivi
✔️ solo se l’ente è ETS non commerciale.


🎯 Cosa deve fare concretamente un ETS nel 2026?

1️⃣ Verificare iscrizione RUNTS
2️⃣ Analizzare struttura dei ricavi (commerciali vs non commerciali)
3️⃣ Monitorare il margine 6% sui costi
4️⃣ Valutare regime forfetario applicabile
5️⃣ Adeguare statuto e governance


🚨 Conseguenze in caso di errori

  • Perdita qualifica ETS
  • Tassazione ordinaria IRES
  • Perdita agevolazioni
  • Obbligo devoluzione patrimonio (ex ONLUS)
  • Recuperi fiscali e sanzioni