🌍 Fattura dall’estero? Ecco cosa devi fare subito per non sbagliare l’IVA

Quando un’impresa italiana acquista beni o servizi da un fornitore estero, l’IVA – se l’operazione è territorialmente rilevante in Italia – non viene addebitata dal fornitore, ma deve essere assolta direttamente dal cliente italiano mediante il meccanismo del reverse charge “esterno” (art. 17, comma 2, DPR 633/1972)

Vediamo in modo chiaro chi è obbligato, come funziona e quali sono i rischi in caso di errore ⚠️


👥 Chi è obbligato e chi è esonerato

✅ Soggetti obbligati

Sono tenuti ad applicare il reverse charge “esterno”:

  • Soggetti passivi IVA italiani (imprese, professionisti, enti commerciali)

  • Che acquistano beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia

  • Da un soggetto non residente, senza stabile organizzazione in Italia

📌 In questi casi il debitore d’imposta è sempre il cliente italiano


❌ Soggetti esonerati / casi di non applicazione

  • Operazioni non territorialmente rilevanti in Italia

  • Operazioni effettuate dal soggetto estero verso altri soggetti non stabiliti in Italia (art. 17, co. 3 DPR 633/72)

  • Operazioni documentate direttamente dal soggetto estero identificato in Italia (in tal caso l’IVA è assolta da lui)


🧾 Come si applica il reverse charge esterno

La modalità operativa cambia in base al Paese del fornitore:

Fornitore estero Modalità di assolvimento IVA
🌍 Soggetto UE Integrazione della fattura (come acquisti intracomunitari)
🌎 Soggetto extra-UE Autofattura

📌 Base normativa: art. 17, co. 2, DPR 633/72


💻 TD17 e TD19: doppia funzione (IVA + esterometro)

Dal 2022 l’esterometro è confluito nell’obbligo di invio tramite SdI dei documenti:

  • TD17 ➜ acquisti di servizi da soggetti esteri

  • TD19 ➜ acquisti di beni da soggetti esteri

Questi documenti assolvono sia l’obbligo IVA che quello comunicativo

⚠️ Non è possibile distinguere un documento “solo IVA” da uno “solo esterometro”.


🔄 Reverse charge esterno anche nei casi di reverse charge interno

In via eccezionale, il reverse charge “esterno” si applica anche a operazioni che, se rese da soggetti residenti, sarebbero soggette a reverse charge interno:

  • Oro da investimento (art. 17, co. 5)

  • Subappalti edilizia e fabbricati strumentali (art. 17, co. 6)

  • Rottami (art. 74, co. 7 e 8)

Anche in questi casi, se il fornitore è estero, l’imposta resta a carico del cliente italiano


🛠️ Correzione errori nei TD17/TD19

Se si sbaglia aliquota o imponibile:

1️⃣ Invio TD17/TD19 con stessi importi ma segno negativo (storno)
2️⃣ Invio nuovo TD17/TD19 corretto

Tutti i documenti devono essere conservati digitalmente


⏳ Operazione tardiva: cosa fare

Se il reverse charge non è stato effettuato nei termini:

  • 📌 Ai fini IVA → integrazione/autofattura anche cartacea (ancora ammessa), con eventuale rettifica LIPE

  • 📌 Ai fini comunicativi → invio tardivo con ravvedimento (sanzione base € 2 per fattura)

💸 Sanzioni principali

  • Omessa/incompleta integrazione → sanzione 90%-180% dell’imposta (art. 6 D.Lgs. 471/97)

  • Omessa trasmissione dati esteri → € 2 per fattura (max 400 € mese), riducibile con ravvedimento


🧾 Documento “non rilevante IVA” del fornitore estero

Il soggetto estero può emettere un documento “di cortesia” con indicazione che l’IVA è dovuta dal cliente italiano (Risoluzioni 89/E/2010 e 21/E/2015)

Con risposta 58/E/2024 è stato chiarito che può anche trasmettere via SdI un documento con:

  • Codice natura N2.2

  • Indicazione inversione contabile

  • Partita IVA italiana (se identificato)

⚠️ Non sostituisce l’obbligo del cliente italiano di applicare il reverse charge.


🎯 In sintesi

✔️ Se acquisti da un fornitore estero → verifica la territorialità
✔️ Se l’operazione è rilevante in Italia → IVA a tuo carico
✔️ Usa TD17 o TD19
✔️ Attenzione a termini, LIPE e ravvedimento

Un errore può costare caro: meglio verificare prima l’inquadramento fiscale 🔍