🌍 Fattura dall’estero? Ecco cosa devi fare subito per non sbagliare l’IVA
Quando un’impresa italiana acquista beni o servizi da un fornitore estero, l’IVA – se l’operazione è territorialmente rilevante in Italia – non viene addebitata dal fornitore, ma deve essere assolta direttamente dal cliente italiano mediante il meccanismo del reverse charge “esterno” (art. 17, comma 2, DPR 633/1972)
Vediamo in modo chiaro chi è obbligato, come funziona e quali sono i rischi in caso di errore ⚠️
👥 Chi è obbligato e chi è esonerato
✅ Soggetti obbligati
Sono tenuti ad applicare il reverse charge “esterno”:
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Soggetti passivi IVA italiani (imprese, professionisti, enti commerciali)
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Che acquistano beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia
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Da un soggetto non residente, senza stabile organizzazione in Italia
📌 In questi casi il debitore d’imposta è sempre il cliente italiano
❌ Soggetti esonerati / casi di non applicazione
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Operazioni non territorialmente rilevanti in Italia
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Operazioni effettuate dal soggetto estero verso altri soggetti non stabiliti in Italia (art. 17, co. 3 DPR 633/72)
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Operazioni documentate direttamente dal soggetto estero identificato in Italia (in tal caso l’IVA è assolta da lui)
🧾 Come si applica il reverse charge esterno
La modalità operativa cambia in base al Paese del fornitore:
| Fornitore estero | Modalità di assolvimento IVA |
|---|---|
| 🌍 Soggetto UE | Integrazione della fattura (come acquisti intracomunitari) |
| 🌎 Soggetto extra-UE | Autofattura |
📌 Base normativa: art. 17, co. 2, DPR 633/72
💻 TD17 e TD19: doppia funzione (IVA + esterometro)
Dal 2022 l’esterometro è confluito nell’obbligo di invio tramite SdI dei documenti:
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TD17 ➜ acquisti di servizi da soggetti esteri
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TD19 ➜ acquisti di beni da soggetti esteri
Questi documenti assolvono sia l’obbligo IVA che quello comunicativo
⚠️ Non è possibile distinguere un documento “solo IVA” da uno “solo esterometro”.
🔄 Reverse charge esterno anche nei casi di reverse charge interno
In via eccezionale, il reverse charge “esterno” si applica anche a operazioni che, se rese da soggetti residenti, sarebbero soggette a reverse charge interno:
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Oro da investimento (art. 17, co. 5)
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Subappalti edilizia e fabbricati strumentali (art. 17, co. 6)
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Rottami (art. 74, co. 7 e 8)
Anche in questi casi, se il fornitore è estero, l’imposta resta a carico del cliente italiano
🛠️ Correzione errori nei TD17/TD19
Se si sbaglia aliquota o imponibile:
1️⃣ Invio TD17/TD19 con stessi importi ma segno negativo (storno)
2️⃣ Invio nuovo TD17/TD19 corretto
Tutti i documenti devono essere conservati digitalmente
⏳ Operazione tardiva: cosa fare
Se il reverse charge non è stato effettuato nei termini:
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📌 Ai fini IVA → integrazione/autofattura anche cartacea (ancora ammessa), con eventuale rettifica LIPE
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📌 Ai fini comunicativi → invio tardivo con ravvedimento (sanzione base € 2 per fattura)
💸 Sanzioni principali
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Omessa/incompleta integrazione → sanzione 90%-180% dell’imposta (art. 6 D.Lgs. 471/97)
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Omessa trasmissione dati esteri → € 2 per fattura (max 400 € mese), riducibile con ravvedimento
🧾 Documento “non rilevante IVA” del fornitore estero
Il soggetto estero può emettere un documento “di cortesia” con indicazione che l’IVA è dovuta dal cliente italiano (Risoluzioni 89/E/2010 e 21/E/2015)
Con risposta 58/E/2024 è stato chiarito che può anche trasmettere via SdI un documento con:
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Codice natura N2.2
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Indicazione inversione contabile
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Partita IVA italiana (se identificato)
⚠️ Non sostituisce l’obbligo del cliente italiano di applicare il reverse charge.
🎯 In sintesi
✔️ Se acquisti da un fornitore estero → verifica la territorialità
✔️ Se l’operazione è rilevante in Italia → IVA a tuo carico
✔️ Usa TD17 o TD19
✔️ Attenzione a termini, LIPE e ravvedimento
Un errore può costare caro: meglio verificare prima l’inquadramento fiscale 🔍