🏛️ Esenzione IVA per le ex ONLUS in attesa di iscrizione al RUNTS
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e implicazioni operative dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 il regime IVA applicabile alle ex ONLUS entra in una fase delicata di transizione. Con un importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di una videoconferenza ufficiale, viene confermata la possibilità di continuare ad applicare l’esenzione IVA anche nelle more dell’iscrizione al RUNTS, purché entro termini ben precisi.
Vediamo chi è interessato, quali operazioni sono esenti, i termini da rispettare e i rischi in caso di diniego ⚠️.
1️⃣ Il contesto normativo: fine dell’Anagrafe ONLUS e passaggio al RUNTS
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📅 Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe ONLUS è soppressa.
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✅ Le ONLUS ancora iscritte al 31 dicembre 2025 possono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) presentando istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026.
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⏳ Il termine vale anche per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
👉 Se l’istanza è accolta, la qualifica di ETS si considera acquisita retroattivamente dall’inizio del periodo d’imposta 2026, senza soluzione di continuità rispetto alla qualifica di ONLUS.
2️⃣ Esenzione IVA: quali prestazioni sono interessate
Il chiarimento riguarda l’applicazione dell’art. 10, comma 1, nn. 15), 19), 20) e 27-ter) del DPR 633/1972, che prevedono l’esenzione IVA per:
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🚑 Trasporto di malati o feriti
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🏥 Prestazioni di ricovero e cura
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🎓 Servizi educativi, didattici e formativi
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🤝 Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali (domiciliari, ambulatoriali o in comunità)
a favore di soggetti svantaggiati (anziani, disabili, tossicodipendenti, ecc.)
📌 Dal 2026, a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs. 186/2025, il riferimento normativo non è più alle ONLUS ma agli ETS.
3️⃣ Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: cosa cambia in pratica ✅
Secondo l’Agenzia delle Entrate:
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✔️ Le ex ONLUS possono continuare ad applicare l’esenzione IVA dal 1° gennaio 2026,
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✔️ anche prima di presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS,
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✔️ purché l’istanza venga presentata entro il 31 marzo 2026 e successivamente accolta.
🔄 L’effetto retroattivo dell’iscrizione al RUNTS consente quindi di “coprire” l’intero periodo di transizione.
4️⃣ Attenzione al rischio: cosa succede in caso di diniego ❌
⚠️ Punto critico da non sottovalutare:
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Se l’istanza di iscrizione al RUNTS viene respinta,
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la ex ONLUS perde il presupposto soggettivo per l’esenzione,
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e dovrà rettificare tutte le fatture emesse nel 2026,
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applicando l’IVA ordinaria (22%) sulle prestazioni rese.
📉 Questo può comportare:
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recuperi IVA rilevanti,
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sanzioni e interessi,
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impatti economici significativi per l’ente.
👉 È quindi fondamentale valutare preventivamente i requisiti per l’iscrizione al RUNTS.
5️⃣ Caso pratico 🧾
Esempio 1
Un’associazione ex ONLUS che svolge assistenza domiciliare a soggetti anziani:
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emette fatture in esenzione IVA da gennaio a marzo 2026;
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presenta istanza RUNTS il 20 marzo 2026;
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l’istanza viene accolta → ✅ nessuna rettifica necessaria.
Esempio 2
Stessa situazione, ma:
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l’istanza RUNTS viene respinta;
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l’ente dovrà emettere note di variazione e applicare IVA 22% → ⚠️ rischio finanziario rilevante.
6️⃣ Focus: imprese sociali e IVA
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🏛️ Imprese sociali non societarie (es. fondazioni):
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rientrano nelle esenzioni IVA dell’art. 10 DPR 633/72;
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non possono optare per l’aliquota IVA del 5%.
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🏢 Imprese sociali costituite in forma societaria (Libro V, Titolo V c.c.):
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escluse dall’esenzione;
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possono applicare IVA al 5% per prestazioni educative, sanitarie e socio-assistenziali
(Tabella A, parte II-bis, DPR 633/72).
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🔍 Conclusioni operative
✔️ L’esenzione IVA è applicabile anche nella fase transitoria
✔️ Il 31 marzo 2026 è una scadenza chiave
✔️ Il diniego dell’iscrizione comporta effetti IVA retroattivi
✔️ Serve una valutazione preventiva dei requisiti RUNTS
📞 Il consiglio dello Studio: prima di continuare a fatturare in esenzione nel 2026, è opportuno effettuare un check tecnico-statuto–attività per ridurre il rischio di future rettifiche.