⏰ Entro il 16 marzo la comunicazione delle erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore

Attenzione alle scadenze ⚠️
Gli enti del Terzo Settore e altri enti non profit devono verificare se sono obbligati o facoltizzati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente.
La comunicazione è fondamentale per consentire ai donatori persone fisiche di trovare le spese nella dichiarazione precompilata.


1️⃣ Cos’è la comunicazione delle erogazioni liberali

È una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate contenente i dati delle donazioni in denaro ricevute da persone fisiche, detraibili o deducibili, effettuate nell’anno precedente.

📌 Serve a:

  • alimentare la dichiarazione precompilata dei donatori;

  • garantire correttezza e trasparenza fiscale.


2️⃣ Chi è obbligato e chi è esonerato

Soggetti obbligati

Sono obbligati all’invio solo se nel bilancio dell’anno precedente risultano entrate superiori a 220.000 euro:

  • Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS

  • Cooperative sociali (❌ escluse le imprese sociali in forma societaria)

  • ONLUS iscritte all’Anagrafe unica

  • Fondazioni e associazioni riconosciute per:

    • tutela beni artistici, storici e paesaggistici (D.Lgs. 42/2004)

    • ricerca scientifica (individuate con DPCM)


🟡 Soggetti esonerati

  • Enti con entrate ≤ 220.000 euro
    👉 Possono inviare facoltativamente la comunicazione.

⚠️ Attenzione:
se l’invio facoltativo contiene errori che generano indebite detrazioni, possono emergere responsabilità.


4️⃣ Quali dati devono essere comunicati

Devono essere trasmesse solo le erogazioni:

  • effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i dati anagrafici

  • oppure da altri donatori se dal pagamento risulta il codice fiscale

🔍 Requisiti fondamentali:

  • pagamenti tracciabili (bonifico, carta, strumenti elettronici);

  • data rilevante: data di effettuazione della donazione (non accredito).


5️⃣ Donatori continuativi: cosa significa

Sono i donatori “fidelizzati” che effettuano donazioni ricorrenti, a prescindere dalla modalità di pagamento.

📌 L’obbligo di comunicazione scatta solo se l’ente dispone del codice fiscale del donatore.


6️⃣ Casi particolari da conoscere

🔹 Donazione senza codice fiscale

➡️ Non trasmissibile, anche se il donatore è continuativo.

🔹 Conto cointestato

  • se non è identificabile il donatore → importo 50% ciascuno

  • se il donatore è individuabile → un solo CF

🔹 Crowdfunding

Non vanno comunicati i dati dei soggetti che si limitano a raccogliere fondi per conto terzi.


7️⃣ Modalità operative di invio

La comunicazione avviene tramite:

  • Entratel o Fisconline

  • software AdE dedicato

  • intermediario abilitato (commercialista / CAF)


8️⃣ Esempi pratici 🧩

Esempio 1
Un’APS con entrate 2023 pari a 310.000 euro
➡️ Obbligo di invio entro 16 marzo 2026 per le donazioni 2025.

Esempio 2
Fondazione culturale con entrate 2023 pari a 180.000 euro
➡️ Invio facoltativo: consigliato per agevolare i donatori, ma attenzione agli errori.


⚠️ Self-check finale (criticità operative)

  • ✔️ Verificare entrate dell’anno precedente

  • ✔️ Controllare presenza CF donatori

  • ✔️ Escludere donazioni cumulative

  • ✔️ Informare i donatori del diritto di opposizione

  • ❗ Attenzione a rimborsi successivi: vanno comunicati nell’anno del rimborso