⏰ Entro il 16 marzo la comunicazione delle erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore
Attenzione alle scadenze ⚠️
Gli enti del Terzo Settore e altri enti non profit devono verificare se sono obbligati o facoltizzati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente.
La comunicazione è fondamentale per consentire ai donatori persone fisiche di trovare le spese nella dichiarazione precompilata.
1️⃣ Cos’è la comunicazione delle erogazioni liberali
È una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate contenente i dati delle donazioni in denaro ricevute da persone fisiche, detraibili o deducibili, effettuate nell’anno precedente.
📌 Serve a:
-
alimentare la dichiarazione precompilata dei donatori;
-
garantire correttezza e trasparenza fiscale.
2️⃣ Chi è obbligato e chi è esonerato
✅ Soggetti obbligati
Sono obbligati all’invio solo se nel bilancio dell’anno precedente risultano entrate superiori a 220.000 euro:
-
Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS
-
Cooperative sociali (❌ escluse le imprese sociali in forma societaria)
-
ONLUS iscritte all’Anagrafe unica
-
Fondazioni e associazioni riconosciute per:
-
tutela beni artistici, storici e paesaggistici (D.Lgs. 42/2004)
-
ricerca scientifica (individuate con DPCM)
-
🟡 Soggetti esonerati
-
Enti con entrate ≤ 220.000 euro
👉 Possono inviare facoltativamente la comunicazione.
⚠️ Attenzione:
se l’invio facoltativo contiene errori che generano indebite detrazioni, possono emergere responsabilità.
4️⃣ Quali dati devono essere comunicati
Devono essere trasmesse solo le erogazioni:
-
effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i dati anagrafici
-
oppure da altri donatori se dal pagamento risulta il codice fiscale
🔍 Requisiti fondamentali:
-
pagamenti tracciabili (bonifico, carta, strumenti elettronici);
-
data rilevante: data di effettuazione della donazione (non accredito).
5️⃣ Donatori continuativi: cosa significa
Sono i donatori “fidelizzati” che effettuano donazioni ricorrenti, a prescindere dalla modalità di pagamento.
📌 L’obbligo di comunicazione scatta solo se l’ente dispone del codice fiscale del donatore.
6️⃣ Casi particolari da conoscere
🔹 Donazione senza codice fiscale
➡️ Non trasmissibile, anche se il donatore è continuativo.
🔹 Conto cointestato
-
se non è identificabile il donatore → importo 50% ciascuno
-
se il donatore è individuabile → un solo CF
🔹 Crowdfunding
❌ Non vanno comunicati i dati dei soggetti che si limitano a raccogliere fondi per conto terzi.
7️⃣ Modalità operative di invio
La comunicazione avviene tramite:
-
Entratel o Fisconline
-
software AdE dedicato
-
intermediario abilitato (commercialista / CAF)
8️⃣ Esempi pratici 🧩
Esempio 1
Un’APS con entrate 2023 pari a 310.000 euro
➡️ Obbligo di invio entro 16 marzo 2026 per le donazioni 2025.
Esempio 2
Fondazione culturale con entrate 2023 pari a 180.000 euro
➡️ Invio facoltativo: consigliato per agevolare i donatori, ma attenzione agli errori.
⚠️ Self-check finale (criticità operative)
-
✔️ Verificare entrate dell’anno precedente
-
✔️ Controllare presenza CF donatori
-
✔️ Escludere donazioni cumulative
-
✔️ Informare i donatori del diritto di opposizione
-
❗ Attenzione a rimborsi successivi: vanno comunicati nell’anno del rimborso