📑 Fatture di fine anno e detrazione IVA

Guida pratica per le imprese: come evitare errori e contestazioni

Quando si avvicina la fine dell’anno, molte imprese ricevono fatture riferite a operazioni di dicembre solo nei primi giorni di gennaio.
In questi casi è facile commettere errori nella detrazione dell’IVA, con il rischio di doverla restituire in caso di controllo.

Questa guida spiega in modo semplice come comportarsi.


1️⃣ Quando l’IVA può essere detratta (regola base)

Un’impresa può detrarre l’IVA solo quando:

  1. L’operazione è avvenuta
    (bene consegnato o servizio effettuato)

  2. La fattura è stata ricevuta

👉 Entrambe le condizioni devono esserci.
Se la fattura non è ancora stata ricevuta, l’IVA non può essere detratta, anche se il lavoro o la consegna sono già avvenuti.


2️⃣ Attenzione alla regola del “15 del mese successivo”

Normalmente è possibile:

  • detrarre l’IVA del mese corrente
  • anche se la fattura arriva entro il 15 del mese successivo

⚠️ Questa regola NON vale per le fatture di fine anno.

Se l’operazione è di dicembre e la fattura arriva a gennaio, l’IVA non può mai essere detratta a dicembre.


3️⃣ La regola semplice per le fatture di fine anno

Per le imprese vale questa regola pratica:

  • 📅 Fattura ricevuta entro il 31 dicembre
    ✔️ IVA detraibile a dicembre

  • 📅 Fattura ricevuta a gennaio
    ❌ IVA NON detraibile a dicembre
    ✔️ IVA detraibile da gennaio

👉 Questo vale anche se la fattura è datata dicembre.


4️⃣ Il caso più comune: fattura elettronica di dicembre ricevuta a gennaio

È il caso che crea più confusione.

Cosa succede spesso

  • il fornitore:

    • emette la fattura il 30 o 31 dicembre
    • la invia allo SdI entro dicembre
  • l’impresa:

    • vede la fattura solo a gennaio

📌 Per l’impresa, la fattura è ricevuta a gennaio, non a dicembre.


5️⃣ La data che conta davvero: “messa a disposizione” SdI

Con la fatturazione elettronica:

👉 Conta solo la data in cui lo SdI “mette a disposizione” la fattura.

Questa data:

  • indica quando l’impresa può effettivamente vedere e scaricare la fattura
  • è registrata nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate
  • è quella usata in caso di controlli

Non conta:

  • la data scritta sulla fattura
  • la data in cui il fornitore l’ha inviata

✔️ Conta solo: la data di messa a disposizione SdI.


6️⃣ Esempio

  • Lavoro svolto: dicembre
  • Fattura:
    • data: 31 dicembre
    • inviata allo SdI: 31 dicembre
    • disponibile per l’impresa: 2 gennaio

📌 Risultato:

IVA del fornitore dicembre
IVA detraibile dall’impresa da gennaio
Detrazione a dicembre ❌ NO

7️⃣ Fatture differite (DDT di dicembre)

Stessa regola anche se:

  • i beni sono consegnati a dicembre
  • la fattura arriva il 15 gennaio

👉 L’IVA:

  • ❌ non si detrae a dicembre
  • ✔️ si detrae da gennaio

8️⃣ Consigli pratici (molto importanti)

Per evitare errori:

  1. 🔍 Controllare sempre la data di messa a disposizione SdI
  2. ❌ Non fidarsi solo della data della fattura
  3. 📅 Se la fattura arriva a gennaio → IVA da gennaio
  4. 📂 Conservare la prova della data SdI
  5. 🧮 Allineare correttamente contabilità e liquidazioni IVA

9️⃣ Errori più frequenti

  • detrarre IVA a dicembre solo perché la fattura è “datata dicembre”
  • ignorare quando la fattura è stata resa disponibile dallo SdI
  • pensare che il 15 gennaio “salvi” sempre la detrazione

✅ In sintesi (da ricordare)

  • ✔️ L’IVA si detrae solo quando la fattura è ricevuta
  • ✔️ Per le e-fatture conta la data SdI
  • ❌ Se la fattura arriva a gennaio, dicembre è escluso
  • ❌ Il 15 gennaio non vale per le fatture di fine anno