🎁 Omaggi Natalizi 2025: deducibilità solo con pagamenti tracciabili

Con l’avvicinarsi del Natale, molte imprese si preparano a donare omaggi a clienti, fornitori e dipendenti. Dal 1° gennaio 2025, però, è entrata in vigore una novità fondamentale che cambia le regole del gioco:
👉 gli omaggi sono deducibili solo se acquistati con pagamento tracciabile.

Una modifica importante prevista dalla Legge di Bilancio 2025, che richiede attenzione per non perdere un beneficio fiscale prezioso.
Per un quadro più completo delle nuove regole sulla tracciabilità delle spese d’impresa, rimandiamo anche al nostro approfondimento dedicato:
➡️ Legge di Bilancio – Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
https://unicomstp.it/2025/01/08/legge-di-bilancio-tracciabilita-delle-spese-di-trasferta-e-di-rappresentanza/


🔎 1. Cosa è cambiato dal 2025?

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 comma 81 lett. d) ha modificato l’art. 108 comma 2 del TUIR introducendo l’obbligo di pagamento tracciabile per poter dedurre:

  • spese di rappresentanza
  • spese per omaggi

💳 Modalità di pagamento ammesse:

  • bonifici bancari o postali
  • carte di debito, credito e prepagate
  • Apple Pay, Google Pay
  • PayPal, Satispay
  • assegni bancari e circolari

🔴 Non più ammesso il pagamento in contanti, pena la non deducibilità della spesa.

📌 Novità importante: l’obbligo opera anche per spese sostenute all’estero, a differenza della disciplina specifica per le trasferte.


🎁 2. Deducibilità degli omaggi: le regole generali

Le regole fiscali di base rimangono invariate:

✔️ Omaggi fino a 50 euro

Sono interamente deducibili, se destinati allo stesso soggetto.

📦 Per stabilire se si supera la soglia, conta il valore dell’omaggio nel suo complesso (non dei singoli beni).
Esempio: un cesto da 3 prodotti da 20 € = valore totale 60 € → non più integralmente deducibile.
Fonte: Circolare AE 34/2009, § 5.4.


✔️ Omaggi oltre 50 euro

Rientrano nelle spese di rappresentanza, deducibili entro i limiti di inerenza e congruità previsti dall’art. 108 comma 2 TUIR.


🏭 3. Omaggi autoprodotti: come si valuta il valore

Per i beni prodotti dall’impresa:

  • si considera il valore normale (art. 9 TUIR) per verificare se si supera la soglia dei 50 €
  • ai fini del plafond di deducibilità conta invece il costo di produzione effettivo

📌 Esempio:

  • valore di mercato: 80 €
  • costo produzione: 40 €
    👉 l’omaggio è spesa di rappresentanza (valore >50 €) ma contribuisce al plafond per 40 €.

👨‍💼 4. Omaggi ai dipendenti

Gli omaggi ai dipendenti:

✔️ sono deducibili come costo del lavoro (art. 95 TUIR)
✔️ non sono soggetti all’obbligo di tracciabilità


🍽️ 5. Cene e feste aziendali

Le cene natalizie con i dipendenti:

  • non sono spese di rappresentanza
  • sono deducibili entro il 5‰ delle spese per lavoro dipendente (art. 100 TUIR)
  • sono valide anche se svolte presso strutture esterne (Risoluzione AE 34/2004)

⚠️ Le spese per alimenti e bevande sono deducibili solo al 75% (art. 109 comma 5 TUIR).


🧾 6. Soggetti obbligati ed esonerati

Soggetti obbligati

  • imprese individuali
  • società di persone
  • società di capitali
  • enti commerciali
  • stabili organizzazioni

Soggetti esonerati

  • professionisti (non applicano art. 108 TUIR)
  • enti non commerciali per attività istituzionale
  • omaggi ai dipendenti (art. 95 TUIR)

❗ 7. Conseguenze se non si rispetta l’obbligo

❌ Omaggi acquistati in contanti → non deducibili
❌ La fattura rimane valida, ma la spesa non può essere portata in deduzione
❌ Nessuna eccezione nemmeno per omaggi sotto i 50 €


🧾 Conclusione

La stagione natalizia è il momento in cui le imprese dimostrano vicinanza a clienti e collaboratori.
Dal 2025, però, per continuare a beneficiare della deducibilità fiscale degli omaggi occorre prestare particolare attenzione alla modalità di pagamento.

👉 Solo pagamenti tracciabili consentono la deduzione.
👉 Vale anche all’estero.
👉 Soglia dei 50 € invariata.

Per approfondire ulteriormente il tema della tracciabilità delle spese aziendali:
➡️ https://unicomstp.it/2025/01/08/legge-di-bilancio-tracciabilita-delle-spese-di-trasferta-e-di-rappresentanza/