📬 PEC degli Amministratori: obbligo entro il 31 dicembre 2025 e nuova regola sulla distinzione dalla PEC aziendale
Con il Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”), il Governo è intervenuto anche sull’obbligo di comunicazione della PEC personale degli amministratori delle società introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.
👉 La principale novità consiste nel fatto che la PEC dell’amministratore deve essere autonoma e diversa da quella della società .
Si tratta di una precisazione molto importante, che supera le interpretazioni più permissive adottate da alcune Camere di Commercio, le quali fino ad ora avevano accettato l’utilizzo dello stesso indirizzo PEC dell’impresa anche per l’amministratore.
Oggi la norma stabilisce chiaramente che ogni amministratore obbligato deve disporre di un proprio “domicilio digitale” personale, distinto da quello aziendale.
👤 Chi deve comunicarla
L’obbligo riguarda le imprese costituite in forma societaria, e in particolare:
- l’amministratore unico;
- l’amministratore delegato;
- in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
📌 Sono esclusi dall’obbligo:
- gli altri membri del CdA;
- le societĂ semplici (salvo attivitĂ agricola);
- le societĂ di mutuo soccorso e i consorzi.
đź“… Scadenze e modalitĂ
- Entro il 31 dicembre 2025, le società già iscritte al Registro Imprese dovranno comunicare la PEC personale dell’amministratore obbligato;
- in caso di nuova nomina o rinnovo, la comunicazione va effettuata contestualmente alla pratica di iscrizione o modifica.
⚠️ Non è più ammesso utilizzare la PEC dell’impresa per l’amministratore, anche se in passato alcune CCIAA lo avevano consentito.
Da ora in avanti, ogni soggetto deve avere un indirizzo PEC esclusivamente personale, che fungerà da domicilio digitale individuale ai sensi dell’art. 5 del D.L. 179/2021 come modificato dal D.L. 159/2025.
⚖️ Sanzioni in caso di inadempimento
La mancata comunicazione comporta:
💸 sanzione amministrativa raddoppiata da € 206 a € 2.064 (art. 2630 c.c. e art. 16, co. 6-bis, D.L. 185/2008);
🛑 sospensione della domanda di iscrizione per le imprese di nuova costituzione finché non venga comunicata la PEC personale;
📬 assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale da parte della Camera di Commercio per le imprese già iscritte.
đź’ˇ In sintesi
âś… PEC obbligatoria, esclusiva e personale per amministratori unici, delegati o presidenti;
🚫 Vietato utilizzare la PEC aziendale per l’amministratore;
⏰ Termine 31 dicembre 2025 per le società già iscritte;
💰 Sanzioni fino a 2.064 € in caso di omissione.
đź§ľ Riferimenti normativi
- Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, co. 860)
- D.L. 159/2025, art. 13
- Nota MIMIT n. 43836 del 12 marzo 2025
- D.L. 185/2008, art. 16, co. 6-bis
- Art. 2630 c.c.
đź”— Approfondisci
Per i chiarimenti di Unioncamere e MIMIT sulle modalitĂ operative:
👉 PEC degli Amministratori – Obbligo entro il 30 giugno 2025: chiarimenti da Unioncamere e MIMIT