💼 Rimborso delle Spese Comuni di Studio: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
La condivisione degli spazi tra professionisti, senza costituire un’associazione formale, è prassi diffusa, ma può generare dubbi soprattutto sul piano fiscale. Un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 189 del 14/07/2025) chiarisce il corretto trattamento IVA in caso di riaddebito delle spese comuni in uno studio professionale non associato.
👥 Chi riguarda questo chiarimento?
✅ Professionisti che condividono uno studio senza associazione formale (ad es. avvocati, architetti, consulenti, commercialisti)
✅ Chi sostiene direttamente le spese e le rifattura agli altri colleghi
❌ Non riguarda studi associati formalmente o soggetti con costi gestiti da un’unica entità giuridica
💡 Il caso specifico
Un avvocato, dopo lo scioglimento dell’associazione professionale con altri due colleghi, ha continuato a condividere i locali dello studio. Le spese (affitto, utenze, cancelleria, ecc.) venivano sostenute da uno solo dei professionisti, che poi le riaddebitava in base a una percentuale concordata.
A seguito di controversie, il giudice ha ordinato il pagamento delle somme dovute, basandosi su una perizia che ha ricostruito analiticamente tutte le spese sostenute.
📑 Cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate?
L’Agenzia non ha riconosciuto l’impostazione proposta dal contribuente che assimilava il riaddebito a un “mandato senza rappresentanza”. Secondo l’Agenzia:
🔸 il riaddebito delle spese è un’operazione imponibile ai fini IVA,
🔸 va fatturata con aliquota ordinaria (22%),
🔸 non si applicano esenzioni per le voci analitiche come “personale”, “riviste” o “vigilanza”,
🔸 fanno eccezione:
-
Interessi legali: esclusi da IVA, perché risarcitori (art. 15, DPR 633/1972)
-
Spese legali: l’IVA non deve essere rimborsata se la parte vincitrice è soggetto passivo e la detrae
🧾 Modalità di fatturazione consigliata
Chi sostiene le spese comuni deve:
-
Emettere regolare fattura con IVA al 22% per tutti i costi riaddebitati
-
Specificare l’imponibile e la quota di IVA
-
Escludere gli interessi legali e l’IVA delle spese legali dalla base imponibile
⚠️ Rischi e conseguenze
🚫 Fatturare senza IVA in questi casi può portare a contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, con il rischio di:
-
recuperi dell’imposta non versata
-
sanzioni per errata fatturazione
✅ In sintesi
Voce | Trattamento IVA |
---|---|
Affitto, utenze, cancelleria, vigilanza, manutenzioni | IVA 22% |
Spese legali | Escluse (IVA non rimborsabile se detraibile) |
Interessi legali | Esclusi da IVA |
Personale distaccato | IVA dovuta, nessuna esclusione automatica |
🔎 Per non commettere errori, è essenziale redigere accordi chiari tra i professionisti.