🛡️ Polizze obbligatorie contro eventi catastrofali – cosa prevede la Legge 78/2025: in dettaglio ambito di applicazione, tempistiche, modalità operative, parametri di riferimento e limiti di esclusione.
Con l’entrata in vigore della Legge 27 maggio 2025, n. 78, le polizze assicurative contro i rischi catastrofali diventano obbligatorie per tutte le imprese italiane, secondo regole più chiare, articolate e uniformi.
La norma, che converte il D.L. 39/2025, sistematizza l’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, L. 213/2023) e ne definisce con precisione ambito soggettivo, scadenze, modalità operative e conseguenze in caso di inadempimento.
Per una panoramica di base sull’obbligo assicurativo 👉 Consulta il nostro articolo introduttivo
✅ Chi deve sottoscrivere la polizza
Sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia.
📌 Esonerate:
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Le imprese agricole, già soggette a coperture mutualistiche;
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Gli immobili totalmente abusivi, esclusi sia dalla copertura sia da eventuali contributi pubblici.
🗓️ Scadenze aggiornate
La legge ha modificato le date originarie e ha adottato la definizione di impresa secondo la Raccomandazione 2003/361/CE per le PMI, mantenendo la Direttiva UE 2023/2775 per le grandi imprese:
Categoria d’impresa | Termine per la copertura |
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Grandi imprese | 31 marzo 2025 (tolleranza fino al 30 giugno 2025) |
Medie imprese | 1° ottobre 2025 |
Piccole e micro imprese | 31 dicembre 2025 |
Imprese della pesca e acquacoltura | 31 dicembre 2025 |
📦 Cosa assicurare e come valutarlo
I beni da assicurare sono quelli materiali iscritti nello stato patrimoniale, suddivisi così:
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🏢 Immobili: valore di ricostruzione a nuovo
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⚙️ Beni mobili (macchinari, impianti, attrezzature): costo di rimpiazzo
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🌍 Terreni: costo di ripristino post-evento
‼️ Solo immobili regolari (con titolo edilizio o in sanatoria) possono essere assicurati.
📉 Conseguenze della mancata copertura
L’inadempimento non comporta sanzioni pecuniarie, ma ha effetti preclusivi sull’accesso a contributi o indennizzi pubblici, come previsto dalla Legge di Bilancio (art. 1, comma 102).
🧾 Casi particolari e novità
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👥 Beni di terzi: se l’impresa assicura beni non propri, l’indennizzo va al proprietario, ma l’impresa ha comunque diritto fino al 40% dell’importo a titolo di lucro cessante se il bene non viene ripristinato.
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🏢 Grandi gruppi societari:
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Esclusione di scoperto/franchigia fino al 15% se il gruppo ha:
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Fatturato >150 mln €
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Almeno 500 dipendenti
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È necessaria una polizza assicurativa globale di gruppo.
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📌 In conclusione
Con la Legge 78/2025 il quadro normativo è completo.
🗂️ Ogni impresa deve verificare:
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la propria categoria dimensionale
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i beni da assicurare
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la tempistica di adempimento