🛡️ Polizze obbligatorie contro eventi catastrofali – cosa prevede la Legge 78/2025: in dettaglio ambito di applicazione, tempistiche, modalità operative, parametri di riferimento e limiti di esclusione.

Con l’entrata in vigore della Legge 27 maggio 2025, n. 78, le polizze assicurative contro i rischi catastrofali diventano obbligatorie per tutte le imprese italiane, secondo regole più chiare, articolate e uniformi.

La norma, che converte il D.L. 39/2025, sistematizza l’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, L. 213/2023) e ne definisce con precisione ambito soggettivo, scadenze, modalità operative e conseguenze in caso di inadempimento.

Per una panoramica di base sull’obbligo assicurativo 👉 Consulta il nostro articolo introduttivo


✅ Chi deve sottoscrivere la polizza

Sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia.

📌 Esonerate:

  • Le imprese agricole, già soggette a coperture mutualistiche;

  • Gli immobili totalmente abusivi, esclusi sia dalla copertura sia da eventuali contributi pubblici.


🗓️ Scadenze aggiornate

La legge ha modificato le date originarie e ha adottato la definizione di impresa secondo la Raccomandazione 2003/361/CE per le PMI, mantenendo la Direttiva UE 2023/2775 per le grandi imprese:

Categoria d’impresa Termine per la copertura
Grandi imprese 31 marzo 2025 (tolleranza fino al 30 giugno 2025)
Medie imprese 1° ottobre 2025
Piccole e micro imprese 31 dicembre 2025
Imprese della pesca e acquacoltura 31 dicembre 2025

📦 Cosa assicurare e come valutarlo

I beni da assicurare sono quelli materiali iscritti nello stato patrimoniale, suddivisi così:

  • 🏢 Immobili: valore di ricostruzione a nuovo

  • ⚙️ Beni mobili (macchinari, impianti, attrezzature): costo di rimpiazzo

  • 🌍 Terreni: costo di ripristino post-evento

‼️ Solo immobili regolari (con titolo edilizio o in sanatoria) possono essere assicurati.


📉 Conseguenze della mancata copertura

L’inadempimento non comporta sanzioni pecuniarie, ma ha effetti preclusivi sull’accesso a contributi o indennizzi pubblici, come previsto dalla Legge di Bilancio (art. 1, comma 102).


🧾 Casi particolari e novità

  • 👥 Beni di terzi: se l’impresa assicura beni non propri, l’indennizzo va al proprietario, ma l’impresa ha comunque diritto fino al 40% dell’importo a titolo di lucro cessante se il bene non viene ripristinato.

  • 🏢 Grandi gruppi societari:

    • Esclusione di scoperto/franchigia fino al 15% se il gruppo ha:

      • Fatturato >150 mln €

      • Almeno 500 dipendenti

    • È necessaria una polizza assicurativa globale di gruppo.


📌 In conclusione

Con la Legge 78/2025 il quadro normativo è completo.
🗂️ Ogni impresa deve verificare:

  • la propria categoria dimensionale

  • i beni da assicurare

  • la tempistica di adempimento