📩 PEC degli amministratori: obbligo entro il 30 giugno 2025. Chiarimenti da Unioncamere e MIMIT

Con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 860, della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), dal 1° gennaio 2025 è obbligatoria l’iscrizione della PEC personale degli amministratori nel Registro delle Imprese.

🗓️ Scadenza: il termine per regolarizzare la propria posizione è fissato al 30 giugno 2025.

⚠️ Attenzione: la mancata comunicazione può comportare la sospensione delle pratiche e, nei casi più gravi, il rifiuto della domanda da parte delle Camere di Commercio.


📌 Chi è obbligato?

🔹 Tutti gli amministratori (di società di persone e di capitali)
🔹 Anche chi assume cariche in più società
🔹 Vale per nuove iscrizioni, nomine e rinnovi


❌ Chi è esonerato?

Nessuna esenzione è prevista dalla norma: ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale (PEC personale).


⚖️ Unioncamere vs MIMIT: chi ha ragione sulla PEC coincidente?

🟦 Posizione del MIMIT

Con la Nota n. 43836 del 12/03/2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito che:

“L’amministratore non può utilizzare la stessa PEC della società.”

❌ Motivo: questa coincidenza contrasta con la ratio della norma, che mira a garantire la reperibilità diretta dell’amministratore da parte di soggetti terzi.

🔁 Il MIMIT richiama anche la Direttiva MISE del 22/05/2015, secondo cui:

“La PEC dell’impresa deve essere nella titolarità esclusiva della stessa.”

Per le imprese che avessero già comunicato una PEC coincidente, è richiesto l’adeguamento entro il 30/06/2025.


🟩 Posizione di Unioncamere e delle CCIAA

In contrasto con il MIMIT, numerose Camere di Commercio (es. Bologna, Verona, Milano), seguendo l’orientamento Unioncamere, ammettono la coincidenza tra la PEC dell’amministratore e quella della società, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

✅ la PEC non sia condivisa con altri soggetti;
✅ sia attiva e accessibile dall’amministratore;
✅ sia dimostrabile la disponibilità esclusiva da parte del dichiarante;
✅ se intestata a un professionista (es. commercialista), sia iscritto in INI-PEC.

📌 Questa posizione si basa sulle Linee guida Unioncamere 2021, che permettono l’uso condiviso se esclusivo e chiaramente riferibile.


🔄 Situazione in evoluzione

🔄 Alcune Camere di Commercio attendono ulteriori interlocuzioni tra Unioncamere e MIMIT per una posizione ufficiale condivisa.

👉 Intanto, uffici come quello della CCIAA Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte mantengono la possibilità della PEC coincidente, ma raccomandano di indicare sempre il domicilio digitale nel modello Intercalare P, pena la sospensione della pratica.


✅ Consiglio operativo: dotarsi di una PEC personale

🎯 Per evitare ogni incertezza interpretativa, difficoltà applicativa o l’eventuale necessità di modificare successivamente l’indirizzo PEC comunicato, è fortemente consigliato che ogni amministratore si doti di un proprio indirizzo PEC personale.

In questo modo:

  • si garantisce la conformità a qualsiasi orientamento normativo o ministeriale futuro;

  • si evitano sospensioni o rigetti da parte delle Camere di Commercio;

  • si assicura una comunicazione diretta e trasparente con gli enti e i terzi.

🔐 Acquistare una casella PEC personale è semplice, economico e rappresenta oggi un investimento minimo per una gestione societaria corretta e moderna.


📝 Come adempiere all’obbligo?

  1. Accedi al portale Telemaco

  2. Compila o aggiorna il Modello Intercalare P per ciascun amministratore

  3. Indica il domicilio digitale (PEC personale)

  4. Verifica che la PEC sia attiva e nella tua disponibilità esclusiva