Sconto contributi INPS 2025 per artigiani e commercianti: guida completa

🛠️ A partire dal 2025, chi avvia una nuova attività artigianale o commerciale potrà beneficiare di una riduzione del 50% dei contributi INPS per 36 mesi consecutivi! Vediamo insieme chi può accedere al beneficio, i requisiti richiesti, i termini e le conseguenze in caso di irregolarità.

Articolo tratto dalla Circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025.

Chi sono i beneficiari 🎯

Possono usufruire dello sconto:

  • Titolari di ditte individuali e familiari (anche in regime forfettario);

  • Soci di società di persone o di capitali (es. Srl);

  • Coadiuvanti e coadiutori familiari attivi nel 2025.

📌 Condizione fondamentale: prima iscrizione nel 2025 alla gestione speciale autonoma artigiani o commercianti dell’INPS.

Chi è escluso 🚫

Non possono accedere:

  • Chi è già stato iscritto in passato a una delle due gestioni speciali;

  • Chi non rispetta i termini di iscrizione (oltre il 31/12/2025);

  • Chi interrompe la copertura contributiva (assenza di continuità = perdita agevolazione!).

Cosa comprende lo sconto 💸

✅ Riduzione del 50% dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti), sia sulla parte minima sia sull’eventuale eccedenza di reddito.

Restano da versare per intero:

  • Il contributo maternità (7,44 euro annui);

  • L’aliquota aggiuntiva dello 0,48% per i commercianti (cessazione attività).

Come presentare la domanda 📄

✍️ La domanda deve essere presentata:

  • Tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo);

  • Compilando il modulo apposito (il rilascio del modulo sarà comunicato con messaggio INPS).

📅 Termini:

  • La domanda va presentata subito dopo l’avvio dell’attività e entro i tempi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’INPS;

  • In ogni caso, per avviare il diritto allo sconto, l’attività e l’iscrizione devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2025.

🔍 I contribuenti possono anche verificare l’esito della domanda direttamente attraverso il Portale delle Agevolazioni.

📜 La dichiarazione dei requisiti richiesti avviene sotto responsabilità del richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Versamento e validità ai fini pensionistici 🧾

  • Se si versa almeno il contributo calcolato sul minimale (anche con aliquota ridotta al 50%), viene riconosciuto l’intero anno di contribuzione;

  • Se il contributo versato, anche ridotto, è inferiore a quello dovuto sul minimale a tariffazione ordinaria, l’anno sarà accreditato in modo proporzionale (ad esempio, pagando metà del minimale, verranno accreditati 6 mesi di contribuzione).

Importante: per assicurarsi il riconoscimento completo dell’anno pensionistico, è fondamentale verificare che il versamento ridotto copra almeno il minimale previsto.

Termini di decorrenza 📅

  • Durata: massimo 36 mesi consecutivi.

  • Decorrenza: dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale.

  • Continuità obbligatoria: se si interrompe l’iscrizione o la copertura contributiva si perde definitivamente il beneficio.

Nota: anche se si cambia attività o gestione (da artigiani a commercianti o viceversa), il beneficio si mantiene solo se non si interrompe il pagamento dei contributi.

Incompatibilità con altre agevolazioni ⚖️

Non è cumulabile con:

  • Riduzione del 50% per pensionati ultra 65enni;

  • Regime previdenziale forfettario (35%).

Chi ha aderito al regime forfettario può revocarlo per beneficiare di questo nuovo sconto del 50%.

Sanzioni e conseguenze ⚠️

Se emergono irregolarità:

  • Revoca dello sconto;

  • Recupero dei contributi non versati;

  • Applicazione di sanzioni civili maggiorate, con effetto retroattivo.

Compatibilità con aiuti di Stato 🎯

Il beneficio è considerato aiuto de minimis:

  • Massimale: 300.000 euro su 3 anni;

  • Registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.