📌 Codici ATECO 2025: al via la nuova classificazione dal 1° aprile

Dal 1° aprile 2025 entrerà in vigore ufficialmente la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce l’attuale ATECO 2007 (aggiornata al 2022). L’aggiornamento è stato predisposto dall’ISTAT in linea con la revisione europea della NACE Rev. 2.1 e porterà significative novità per imprese, professionisti e amministrazioni pubbliche 📊.

🧾 Cos’è cambia? Le principali novitĂ 

La modifica più rilevante riguarda il commercio al dettaglio, dove non sarà più il canale di vendita (es. negozio fisico, online, ambulante) a determinare il codice, bensì il tipo di prodotto venduto. Questo significa:

đźš« Eliminazione dei codici:

  • 47.8 e 47.9 (commercio ambulante e al di fuori di negozi)

  • 47.91 (vendite via internet, corrispondenza, TV)

  • 47.99 (porta a porta e distributori automatici)

âś… I codici saranno riclassificati in base al prodotto venduto, senza piĂą distinzione tra modalitĂ  di vendita.

Anche i codici relativi al commercio non specializzato (47.11) verranno accorpati, eliminando la suddivisione tra ipermercati, supermercati, discount ecc.

Infine, sono previsti aggiornamenti anche per gli intermediari del commercio (46.1) come agenti e rappresentanti.

âš˝ AttivitĂ  sportive: attenzione alle novitĂ !

Oltre alle importanti modifiche nel settore del commercio, anche lo sport è coinvolto nella rivoluzione dei codici ATECO 2025 🏋️‍♀️.

La nuova classificazione ridefinisce molte attivitĂ  legate allo sport, con impatti diretti su:

  • Gestione impianti sportivi

  • Istruttori e personal trainer

  • AttivitĂ  agonistiche e ricreative

  • AttivitĂ  outdoor e ludico-motorie

🎯 Se operi in questo settore, non rischiare di perdere agevolazioni o risultare non conforme nei confronti di fisco, bandi e normativa sportiva!

🔗 Leggi l’approfondimento completo sul nostro sito:
👉 ⚠️ Nuovi codici ATECO per il settore sportivo: cosa cambia dal 1° aprile 2025

🔄 Altre attività interessate dalla riclassificazione ATECO 2025

La revisione ATECO 2025 non si limita ai settori del commercio e dello sport: numerose altre attività economiche sono state modificate, riclassificate o accorpate per meglio rispecchiare l’evoluzione del mercato e delle professioni.

đź“Ť Ecco alcuni esempi di settori coinvolti:

  • 🧑‍💼 Intermediazione commerciale (Cod. 46.1): nuove classificazioni per agenti, rappresentanti, mediatori e procacciatori d’affari, in base al tipo di beni intermediati.

  • 🎭 AttivitĂ  culturali, artistiche e di intrattenimento: adeguamento ai nuovi modelli di business e canali di distribuzione (es. streaming, spettacoli digitali).

  • 🏗️ Servizi professionali e tecnici: alcuni codici relativi a consulenze tecniche e progettazione sono stati accorpati o meglio distinti.

  • 🧪 Ricerca e sviluppo: ridefinizione delle attivitĂ  legate a ricerca scientifica, innovazione e sviluppo tecnologico.

  • đź’» Servizi digitali e ICT: maggiore dettaglio per chi opera nel digitale, inclusi sviluppatori, gestori di piattaforme, consulenze IT.

⚠️ Se la tua attività rientra in una delle aree toccate dalla revisione, verifica la nuova classificazione applicata: potrebbe essere necessario aggiornare la tua posizione presso l’Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio.


🏢 Chi è coinvolto e cosa fare

👤 Soggetti interessati:

  • Tutte le imprese e i liberi professionisti

  • In particolare, chi opera nel commercio al dettaglio o come intermediario commerciale

📌 Non occorre fare nulla se la ricodifica automatica effettuata dalle Camere di Commercio è corretta. Tuttavia:

📥 Le imprese coinvolte nelle indagini ISTAT potranno accedere al portale 👉 https://imprese.istat.it/ per confermare o segnalare discrepanze.

📤 Gli altri soggetti IVA, in caso di nuovo codice, dovranno comunicarlo tramite:

  • ComUnica per iscritti al Registro Imprese

  • Modello AA7/10, AA9/12, AA5/6 o ANR/3 per i non iscritti


🧾 Conseguenze fiscali e sugli ISA

💼 Anche l’Agenzia delle Entrate ha avviato l’aggiornamento dei ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale):

  • Eliminati gli ISA specifici per il commercio ambulante (es. CM03U)

  • Accorpati nei nuovi ISA per commercio al dettaglio (es. M02U)

❗ Attenzione: l’attribuzione del codice ATECO può condizionare l’accesso a bandi, contributi e benefici fiscali. Verifica che la tua nuova classificazione sia coerente con l’attività svolta!


⏳ Quando entra in vigore

📆 Operatività dal 1° aprile 2025, ma i nuovi codici ATECO sono validi già dal 1° gennaio 2025 ai fini ISTAT e UE. Le visure camerali riporteranno entrambi i codici (vecchio e nuovo) per un periodo transitorio.