🛡️ Obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali: chiarimenti ANIA e casi particolari

Come indicato in un precedente intervento, Assicurazione Obbligatoria per le Imprese: Tempistiche, Obblighi ed Esenzioni, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro il rischio di calamità naturali entro il 31 marzo 2025.

L’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha fornito chiarimenti per comprendere non solo chi è obbligato, ma anche quali beni rientrano nella copertura, quali eventi sono inclusi o esclusi, e le conseguenze in caso di inadempimento.

🌪️Eventi coperti: definizioni tecniche e limiti della copertura

La polizza obbligatoria deve coprire espressamente:

  • Alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua da sponde, laghi, bacini e reti di drenaggio per effetto di eventi naturali.
  • Sisma: sommovimento della crosta terrestre localizzato dal sistema INGV.
  • Frana: scivolamento rapido di terra, detriti o roccia sotto l’effetto della gravità.

Sono invece esclusi eventi come:

  • Mareggiate, maremoti, stillicidi, umidità, bombe d’acqua.
  • Eruzioni vulcaniche, bradisismi, slavine, allagamenti non derivanti da eventi coperti.
  • Danni da conflitti armati, atti terroristici, energia nucleare o inquinamento.

📌Attenzione: sono sempre escluse le spese di demolizione e sgombero.


🏢 Quali beni sono soggetti all’obbligo?

Devono essere assicurati:

  • Terreni
  • Fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali

Esclusi:

  • Beni immobili abusivi o privi di autorizzazioni.
  • Merci e scorte di magazzino.

Le imprese edili, ad esempio, sono obbligate ad assicurare macchinari e attrezzature, anche se impiegate presso cantieri di terzi.


📌 Focus su casi particolari

  • Locazioni e leasing: se il bene non è già assicurato dal proprietario, l’utilizzatore deve stipulare la polizza.
  • Attività promiscue (es. B&B o abitazioni con laboratorio): l’obbligo vale per la parte dell’immobile usata nell’attività d’impresa.
  • Condomini: se il condominio non è assicurato, l’impresa può coprire la porzione immobiliare in uso o proprietà.
  • Artigiani: anche se risultano solo annotati, e non iscritti, nel Registro Imprese, sono obbligati se normativamente previsto.
  • Polizze già in essere: devono essere adeguate al primo rinnovo utile o alla prima rata successiva.

❗ Cosa accade in caso di mancata copertura?

Le imprese non in regola potrebbero non accedere a contributi o agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi. Inoltre, sosterranno direttamente i costi dei danni subiti, con impatti potenzialmente gravi sull’operatività.


📬 Dove trovare assistenza?

Per ulteriori chiarimenti:

🔗 Sezione di approfondimento: collegamento utile all’ANIA

👉 Per dettagli ufficiali, esempi pratici e aggiornamenti: Consulta le FAQ e la Guida ANIA