Obbligo di Iscrizione del Domicilio Digitale degli Amministratori nel Registro delle Imprese: Novità e Indicazioni Operative

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’importante novità: a partire dal 1° gennaio 2025, gli amministratori di società (sia di persone che di capitali) costituite da tale data dovranno dotarsi di un indirizzo PEC personale. Questo obbligo si aggiunge a quello, già esistente, per le imprese di pubblicare la propria PEC nel Registro delle Imprese.

Si veda anche: Legge di bilancio 2025: obbligo di PEC per tutti gli amministratori

Chiarimento del Ministero

In seguito al chiarimento fornito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato precisato che le società costituite prima del 1° gennaio 2025 hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare l’indirizzo PEC degli amministratori al Registro delle Imprese.

Chi è obbligato alla comunicazione?

L’obbligo riguarda gli amministratori di tutte le imprese costituite in forma societaria, comprese:

  • Società di persone (SNC, SAS)
  • Società di capitali (SRL, SPA, SAPA)
  • Reti di imprese con soggettività giuridica

Sono invece esclusi dall’obbligo:

  • Società semplici (salvo che esercitino attività agricola)
  • Consorzi e società consortili
  • Società di mutuo soccorso
  • Altri enti giuridici non societari o non imprenditoriali

Scadenze per la comunicazione del domicilio digitale

  • Nuove imprese: devono comunicare il domicilio digitale degli amministratori contestualmente alla richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese.
  • Imprese già esistenti al 1° gennaio 2025: devono comunicare il domicilio digitale degli amministratori entro il 30 giugno 2025.
  • Cambi di amministratore o rinnovi: in caso di modifica della governance societaria, la comunicazione del nuovo domicilio digitale deve avvenire immediatamente con l’atto di nomina.

Requisiti del domicilio digitale

L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’amministratore:

  • Non può coincidere con quello della società, ma deve essere personale.
  • Può essere lo stesso per più società in cui l’amministratore opera.
  • Deve essere valido e attivo per la ricezione di comunicazioni ufficiali.

Sanzioni per il mancato adempimento

Le Camere di Commercio, in caso di omissione della comunicazione:

  • Sospenderanno l’iscrizione di nuove imprese o delle nomine di amministratori.
  • Concederanno un termine massimo di 30 giorni per regolarizzare la posizione.
  • Trascorso tale termine, la domanda sarà rigettata.
  • È prevista una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c.c.), ridotta di un terzo se sanata entro 30 giorni dalla scadenza.

Esenzione da imposte e diritti di segreteria

La comunicazione dell’indirizzo digitale dell’amministratore è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, in analogia a quanto previsto per l’iscrizione del domicilio digitale dell’impresa.

Un passo avanti nella digitalizzazione delle imprese

Questa novità normativa mira a semplificare e velocizzare le comunicazioni tra le istituzioni e gli amministratori d’impresa, garantendo una maggiore trasparenza e affidabilità delle informazioni aziendali. Le imprese devono dunque attivarsi tempestivamente per adempiere a questo obbligo entro le scadenze previste ed evitare sanzioni.