Locazioni brevi e attività turistico ricettive: i nuovi obblighi

Il 3 settembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’Avviso attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Cos’è la BDSR (Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive)

La BDSR è uno strumento volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

  • tipologia di alloggio
  • ubicazione
  • capacità ricettiva
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.

CIN affitti brevi e turistici: che cos’è

Il CIN  rappresenta un codice identificativo nazionale per:

  • locazioni turistiche,
  • locazioni brevi,
  • attività turistico ricettive.

CIN come si richiede

Attraverso la BDSR, con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare per:

  • la pubblicazione degli annunci;
  • l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

Come ottenere il CIN

Obblighi

Gli obblighi relativi al CIN includono l’esposizione del codice all’esterno delle strutture e la sua indicazione in ogni annuncio pubblicato.

Oltre alle norme in materia di CIN, a novembre diventeranno applicabili anche le disposizioni relative ai nuovi obblighi di sicurezza. In particolare, il 2.11.2024 diventeranno operativi:

  • l’obbligo, per tutti i locatori (imprenditori e non) di abitazioni in locazione breve o turistica, di installare rilevatori di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché estintori portatili a norma di legge;
  • l’obbligo di presentare la SCIA per chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (anche in forza della presunzione di imprenditorialità di cui all’art. 1 co. 595 della L. 178/2020).

Il controllo e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le strutture turistico-ricettive e le unità immobiliari locate prive del Codice Identificativo Nazionale (CIN) sono gestiti dal comune di riferimento, tramite gli organi di polizia locale. Ecco nel dettaglio le sanzioni previste:

Sanzioni

Assenza del Codice CIN:

La mancata attribuzione del CIN comporta una sanzione pecuniaria che varia da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Mancata Esposizione del CIN:

All’esterno della struttura: Non esporre il CIN all’esterno dello stabile è punito con una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare o struttura per la quale è stata rilevata la violazione.
Negli annunci pubblicitari: La mancata indicazione del CIN negli annunci, che siano pubblicati su portali di intermediazione o direttamente dal proprietario, comporta la stessa sanzione di 500 a 5.000 euro e l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare.

Obblighi di Sicurezza e SCIA:

In caso di attività svolta in forma imprenditoriale: La mancanza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come previsto dalla normativa statale e regionale vigente, così come la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), comportano una sanzione che varia da 2.000 a 10.000 euro.
Dispositivi di sicurezza: La mancanza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di estintori portatili a norma di legge è punita con una sanzione che varia da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.

Controlli e Analisi del Rischio:

Contrasto all’evasione fiscale: L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno il compito di effettuare specifiche analisi del rischio per identificare i soggetti da sottoporre a controllo, che concedono in locazione unità immobiliari prive del CIN.
Accesso ai dati: Le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dell’amministrazione finanziaria e degli enti creditori per finalità di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva.