Compensi sportivi 2023 – come si applica la disciplina transitoria
Con Risposta ad un’istanza di interpello (Interpello n. 474 del 11 dicembre) l’Agenzia ha spiegato come devono essere trattati i compensi ai lavori sportivi dilettantistici pagati nel 2023 in considerazione delle nuove regole in vigore dal 1 luglio 2023.
ESENZIONE
L’Agenzia ricorda che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, le retribuzioni ricevute per prestazioni svolte presso organizzazioni e federazioni sportive dilettantistiche erano considerate esenti dall’IRPEF, per un importo non superiore a 10.000 euro annuali,
Dal 1 luglio 2023 tale limite è stato elevato all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
La risposta dell’Agenzia specifica che l’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi.
Si ricorda che all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
QUOTA ECCEDENTE
Prima del 1 luglio la quota eccedente era assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un’aliquota a titolo di imposta pari al 23 per cento (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente era assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario.
Dal 1 luglio sulla parte eccedente l’importo di 15.000 euro le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria.
ISTANZA PRESENTATA
La società istante presenta il seguente caso domandando di sapere quale sia il corretto trattamento fiscale a cui assoggettare:
- compensi pari a 20.400 euro erogati a un atleta per il periodo gennaio-giugno 2023,
- compensi pari a 15.400 erogati per il semestre luglio-dicembre 2023.
Secondo l’Agenzia i compensi erogati nel 1 semestre sono esenti fino all’importo di 10.000 euro e assoggettati all’imposta sostitutiva del 23% per la differenza.
I compensi erogati nel 2 semestre dovranno:
- essere considerati esenti per 5.000 euro (sommati ai 10.000 esenti del 1 semestre raggiungeranno la soglia annua di 15.000)
- essere assoggettati a tassazione ordinaria per la differenza.