Omaggi a clienti fornitori e dipendenti: tutti gli adempimenti

In occasione dell’approssimarsi della fine dell’anno, riepiloghiamo il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva relativo agli omaggi a clienti, fornitori e/o dipendenti che risulta differenziato in relazione:

  • al soggetto beneficiario (cliente/fornitore o dipendente)
  • al bene ceduto gratuitamente, a seconda che sia o meno oggetto dell’attività esercitata.
  • al costo di acquisto del bene.

ALIMENTI E BEVANDE

La detrazione dell’IVA può essere effettuata anche qualora i beni omaggiati siano costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che la cessione sia qualificabile come spesa di rappresentanza.

“COSTO UNITARIO” E CONFEZIONI

Se l’omaggio è costituito da più beni in una confezione unica (es: “cesto regalo”) il costo va riferito alla totalità dei beni in esso contenuti.

Di conseguenza, è indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto regalo di costo superiore € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

CESSIONE DI BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’

In generale la cessione gratuita è esclusa da Iva ( ex art. 2 c. 2 n. 4 Dpr 633/72)  (salvo che per i professionisti che scelgono di detrarre l’Iva
su omaggi di costo unitario < €. 50,00) e, pertanto, alla consegna del bene:

      • certificazione del corrispettivo: non è richiesta (non va emessa fattura o documento commerciale)
      • è opportuno emettere un documento di consegna (DDT o equipollente: “buono di consegna”, ecc.)
        con causale completa (“cessione gratuita beni non di propria produzione”) allo scopo di identificare
        il destinatario a fini probatori (per vincere la presunzione di autoconsumo/cessione “in nero” per il
        donante, provando l’inerenza del costo; il DDT vince anche la presunzione di acquisto “in nero” da parte
        del donatario); il documento non risulta comunque di per sé obbligatorio (posto che non è finalizzato
        all’emissione di fattura differita e l’operazione trasla la proprietà dei beni, anche se a titolo gratuito).
        In alternativa: si annotano, sul libro omaggi, i nominativi dei beneficiari ed il valore normale dei beni.

CESSIONE DI BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’

IN CASO DI RIVALSA DELL’IVA (caso raro)
Nel caso in cui il cedente proceda alla rivalsa dell’IVA nei confronti del cessionario:

      • deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando la rivalsa dell’IVA
      •  il cessionario annota la fattura nel registro IVA acquisti e può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

IN ASSENZA DI RIVALSA DELL’IVA (caso frequente)
È consentita l’adozione di 3 procedure alternative:

      1. fattura ordinaria:
        • cedente: emette fattura ma non esercita la rivalsa, specificandolo con adeguata dicitura: omaggio
          senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 633/72”
          ▪ cliente: riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere a detrazione dell’IVA
      2. registro degli omaggi: occorre annotare giornalmente le cessioni gratuite direttamente nel “registro
        degli omaggi” (senza emettere alcuna fattura – CM 32/73), con separata indicazione di imponibile ed
        Iva
      3. autofattura: è possibile emettere autofattura in unico esemplare con la dicitura “autofattura per
        omaggi”, contenente l’indicazione del “valore normale” dei beni ceduti (prezzo di acquisto o di costo),
        oltre all’aliquota ed all’imposta. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene
        annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. L’autofattura
        può essere:

– singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”);
– globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”).

DDT

Il documento di trasporto è obbligatorio solo se si emette fattura/autofattura “differita”, tuttavia è consigliabile emetterlo ai fini probatori laddove il destinatario non sia certificato da un fattura (es: si emette autofattura cumulativa, senza indicazione del destinatario).