Omaggi a clienti fornitori e dipendenti: tutti gli adempimenti
In occasione dell’approssimarsi della fine dell’anno, riepiloghiamo il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva relativo agli omaggi a clienti, fornitori e/o dipendenti che risulta differenziato in relazione:
- al soggetto beneficiario (cliente/fornitore o dipendente)
- al bene ceduto gratuitamente, a seconda che sia o meno oggetto dell’attività esercitata.
- al costo di acquisto del bene.
ALIMENTI E BEVANDE
La detrazione dell’IVA può essere effettuata anche qualora i beni omaggiati siano costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che la cessione sia qualificabile come spesa di rappresentanza.
“COSTO UNITARIO” E CONFEZIONI
Se l’omaggio è costituito da più beni in una confezione unica (es: “cesto regalo”) il costo va riferito alla totalità dei beni in esso contenuti.
Di conseguenza, è indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto regalo di costo superiore € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
CESSIONE DI BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’
In generale la cessione gratuita è esclusa da Iva ( ex art. 2 c. 2 n. 4 Dpr 633/72) (salvo che per i professionisti che scelgono di detrarre l’Iva
su omaggi di costo unitario < €. 50,00) e, pertanto, alla consegna del bene:
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- certificazione del corrispettivo: non è richiesta (non va emessa fattura o documento commerciale)
- è opportuno emettere un documento di consegna (DDT o equipollente: “buono di consegna”, ecc.)
con causale completa (“cessione gratuita beni non di propria produzione”) allo scopo di identificare
il destinatario a fini probatori (per vincere la presunzione di autoconsumo/cessione “in nero” per il
donante, provando l’inerenza del costo; il DDT vince anche la presunzione di acquisto “in nero” da parte
del donatario); il documento non risulta comunque di per sé obbligatorio (posto che non è finalizzato
all’emissione di fattura differita e l’operazione trasla la proprietà dei beni, anche se a titolo gratuito).
In alternativa: si annotano, sul libro omaggi, i nominativi dei beneficiari ed il valore normale dei beni.
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CESSIONE DI BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’
IN CASO DI RIVALSA DELL’IVA (caso raro)
Nel caso in cui il cedente proceda alla rivalsa dell’IVA nei confronti del cessionario:
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- deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando la rivalsa dell’IVA
- il cessionario annota la fattura nel registro IVA acquisti e può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
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IN ASSENZA DI RIVALSA DELL’IVA (caso frequente)
È consentita l’adozione di 3 procedure alternative:
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- fattura ordinaria:
- cedente: emette fattura ma non esercita la rivalsa, specificandolo con adeguata dicitura: omaggio
senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 633/72”
▪ cliente: riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere a detrazione dell’IVA
- cedente: emette fattura ma non esercita la rivalsa, specificandolo con adeguata dicitura: omaggio
- registro degli omaggi: occorre annotare giornalmente le cessioni gratuite direttamente nel “registro
degli omaggi” (senza emettere alcuna fattura – CM 32/73), con separata indicazione di imponibile ed
Iva - autofattura: è possibile emettere autofattura in unico esemplare con la dicitura “autofattura per
omaggi”, contenente l’indicazione del “valore normale” dei beni ceduti (prezzo di acquisto o di costo),
oltre all’aliquota ed all’imposta. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene
annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. L’autofattura
può essere:
- fattura ordinaria:
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– singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”);
– globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”).
DDT
Il documento di trasporto è obbligatorio solo se si emette fattura/autofattura “differita”, tuttavia è consigliabile emetterlo ai fini probatori laddove il destinatario non sia certificato da un fattura (es: si emette autofattura cumulativa, senza indicazione del destinatario).