Sanatoria errori formali: pochi giorni ancora al 31 ottobre
Scade il 31 ottobre il pagamento di 200 euro per sanare gli errori formali come previsto dalla legge di bilancio 2023.
Soggetti interessati
Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente:
- dall’attività svolta,
- dal regime contabile adottato
- dalla natura giuridica,
Cosa si può regolarizzare
Si possono regolarizzare i cosiddetti “errori formali”: irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.
Le violazioni definibili sono:
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito
- detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis
- mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.
Come regolarizzare, primo pagamento entro il 31.10
Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.
Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024.
Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.