In arrivo le comunicazioni di irregolarità su differenze tra incassi telematici e trasmissione telematica dei corrispettivi

Sarà possibile sanare eventuali differenze con il ravvedimento operoso.

Con  provvedimento del 03/10/2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito l’invio di comunicazioni di irregolarità aventi ad oggetto la divergenza tra:

  • incassi telematici
  • e trasmissione telematica dei corrispettivi telematici e delle fatture elettroniche.

La verifica sarà effettuata su base mensile.

Le comunicazioni inviate ai contribuenti contengono le discrepanze tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e\o dai corrispettivi trasmessi telematicamente e le istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”.

Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

L’Agenzia delle Entrate ricorda:

  • per tutti i contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi telematici, nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023;
  • la possibilità di beneficiare del ravvedimento speciale da operarsi entro il 15/12/2023.

L’omessa o infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi sanzionata nella misura del 90%, verrà ridotta a:

  • 1/8 nel caso di violazioni commesse nel 2023;
  • a 1/7 nel caso di violazioni commesse nel 2022.

Occorrerà inoltre ravvedere:

  • per le violazioni commesse nel 2022, la dichiarazione infedele IVA con sanzione del 90% ridotta a 1/8;
  • e l’omesso versamento da liquidazione periodica con sanzione del 30% o 15% con riduzione a 1/8 o 1/7 a seconda del periodo interessato dalla o dalle violazione/i.

Importante

Le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza nel caso di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, nel corso di un quinquennio.