Bonus edilizi: soppressione delle opzioni per la cessione della detrazione o per lo “sconto sul corrispettivo”
Il DL 16.2.2023 n. 11 ha sostanzialmente soppresso la possibilità di optare per la cessione del credito o per il c.d. “sconto in fattura” relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati.
Entrata in vigore
Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023.
Soppressione delle opzioni per la cessione e lo sconto
A decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o per lo sconto in fattura.
È prevista, tuttavia, una clausola di salvaguardia.
Nello specifico, con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso) risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
Interventi con superbonus |
Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto |
Interventi realizzati da condomìni |
· delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata entro il 16.2.2023
· CILA presentata entro il 16.2.2023 |
Interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni | CILA presentata entro il 16.2.2023 |
Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici | Istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 16.2.2023 |
Agevolazioni diverse dal superbonus | Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto |
Generalità dei bonus “edilizi” (no superbonus) | · titolo abilitativo presentato entro il 16.2.2023
· lavori iniziati al 16.2.2023 (nel caso in cui non sia necessario presentare un titolo abilitativo) |
Bonus casa acquisti 50% | Al 16.2.2023 risulti:
· regolarmente registrato il contratto preliminare; · ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita. |
Sismabonus acquisti | Al 16.2.2023 risulti:
· regolarmente registrato il contratto preliminare; · ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita. |
Fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi
Tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano i termini richiesti, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.
Cessionari pubbliche amministrazioni
Viene inoltre stabilito che le Pubbliche Amministrazioni non possono acquistare crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione/sconto.
Responsabilità solidale per il cessionario
Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari.
In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili.
Il DL 11/2023 introduce disposizioni che escludono detta responsabilità solidale per i cessionari nel caso dimostrino di:
- aver acquisito il credito d’imposta;
- essere in possesso della seguente documentazione:
- titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
- ove dovuta, documentazione prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 “Requisiti” (nel caso di interventi di efficienza energetica);
- visto di conformità rilasciato sull’opzione che ha “generato” il credito d’imposta;
- attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d’imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio.
Assenza di documentazione e onere della prova
Il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore.