OBBLIGO DEL POS: dal 30/6/2022 le sanzioni
La sanzione sarà pari all’importo fisso di €. 30 cui si somma il 4% del corrispettivo, salva la dimostrazione dei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Il DL n. 179/2012 ha previsto, che, a decorrere dal 30/06/2014, i soggetti passivi che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di credito o di debito (da effettuare tramite POS, “point of sales”) indipendentemente dall’entità del corrispettivo (dunque, anche per importi estremamente esigui salvi i casi di “oggettiva impossibilità tecnica”.
Tuttavia non erano state previste sanzioni in caso di inadempimento.
Il DL 152/2021 (“decreto PNRR”) ha introdotto le sanzioni applicabili.
In caso di “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento si applica la seguente sanzione:
- una sanzione “fissa” di €. 30
- ed una sanzione “variabile” pari al 4% del valore della transazione.
Le sanzioni sono applicabili dal 30/06/2022.
CONDOTTA SANZIONATA
La condotta sanzionata va riferita:
- non al fatto di non munirsi di un POS per consentire il pagamento elettronico
- ma alla mancata accettazione di tale pagamento.
ESIMENTE – “OGGETTIVA IMPOSSIBILITA’ TECNICA”
La norma prevede l’esimente in presenza di “oggettiva impossibilità tecnica”; pertanto si deve ritenere che l’obbligo non ricorra:
- in caso di guasto improvviso del terminale POS o del gestore che fornisce la connessione telematica
- ove l’esercizio si trovi in zone non coperte dal segnale gsm/connessione dati in via permanente.