Assegno unico per i figli
Il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021 ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Che cos’è l’AUU
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un’apposita domanda; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
A chi spetta
Spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori:
- non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza;
- lavoratori dipendenti
- titolari di partita iva
- lavoratori autonomi
- pensionati
In che misura
L’importo dell’AUU è commisurato all’ISEE; tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
Decorrenza
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022
Cosa sostituisce
L’AUU sostituisce:
- le misure di sostegno alle famiglie previste dal decreto legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
- le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.
Come si richiede
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte
le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata:
- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
Contenuto della domanda
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
- composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- IBAN di uno o di entrambi i genitori.
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
Altre informazioni
L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente.
Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito
da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego.
Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti
requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE
Importi assegno | Maggiorazioni | Maggiorazioni legate alla disabilità | |||||||||
figlio
minorenne |
figlio
maggiorenne fino a 21 anni |
figlio disabile da
21 anni in su |
per ciascun
figlio dal terzo in poi |
per ciascun
figlio in caso di genitori entrambi lavoratori |
per ciascun
figlio in caso di madre con meno di 21 anni |
per nucleo
con 4 o più figli |
figlio
minorenne non autosufficiente |
figlio
minorenne con disabilità grave |
figlio
minorenne con disabilità media |
figlio
maggiorenne con disabilità |
|
Fino a 15 mila euro | 175 | 85 | 85 | 85 | 30 | ||||||
20 mila euro | 150 | 73 | 73 | 71 | 24 | ||||||
25 mila euro | 125 | 61 | 61 | 57 | 18 | 20 | 100 | 105 | 95 | 85 | 80 |
30 mila euro | 100 | 49 | 49 | 43 | 12 | ||||||
35 mila euro | 75 | 37 | 37 | 29 | 6 | ||||||
da 40 mila euro | 50 | 25 | 25 | 15 | 0 |
(*) In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola