San Marino – Fatturazione elettronica – Novità dall’1.10.2021
Con il DL “crescita” è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti di scambio con San Marino.
E’ previsto un periodo transitorio dal 1.10.2021 e fino al 30.6.2022 durante il quale le fatture elettroniche potranno essere emesse su base volontaria.
A partire dall’1.7.2022 tutti gli operatori economici saranno invece tenuti ad emettere fatture in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge.
Operazioni soggette a fattura elettronica
L’obbligo di emissione delle fatture e delle note di variazione in formato elettronico, da trasmettere mediante il Sistema di Interscambio (SdI), riguarda le operazioni tra soggetti passivi d’imposta (B2B) e in particolare:
- le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino, e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta stabiliti a San Marino (cessioni non imponibili equiparate agli artt. 8 e 9 del DPR 633/72);
- gli acquisti di beni effettuati mediante trasporto o consegna nel territorio dello Stato italiano da operatori economici stabiliti a San Marino nei confronti di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (con assolvimento dell’imposta a norma dell’art. 71 del DPR 633/72).
Il decreto disciplina le sole transazioni che comportano un trasferimento di beni tra i due Paesi in quanto le operazioni aventi ad oggetto beni che rimangono in Italia, seppure nei confronti di soggetti sammarinesi, devono ritenersi soggette alla disciplina IVA interna.
L’obbligo di certificare in formato elettronico le operazioni con San Marino risulta inoltre escluso nelle ipotesi previste da specifiche disposizione di legge (es. soggetti passivi in regime forfetario per gli autonomi) e nei rapporti intercorrenti tra soggetti passivi d’imposta e cessionari soggetti privati (B2C).
Momento di effettuazione
Il momento di effettuazione dell’operazione (momento da cui decorre l’obbligo di emissione della fattura) deve essere individuato con riferimento all’inizio del trasporto o della spedizione dal territorio dello Stato italiano o dal territorio di San Marino.
Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
In caso di emissione di fattura anticipata o di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l’operazione deve considerarsi effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Cessioni di beni verso San Marino
Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio di San Marino effettuate da parte di operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta sammarinesi sono soggette al regime di non imponibilità (artt. 8 e 9 del DPR 633/72), a condizione che l’ufficio tributario di San Marino abbia verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione e convalidato la regolarità della fattura. L’esito di tale controllo viene comunicato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico.
Ai fini della non imponibilità, è altresì necessario che le cessioni siano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione stessa.
Fatturazione elettronica
Ai fini della compilazione della fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:
- il numero identificativo del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
- nel campo “codice destinatario” quello attribuito all’ufficio tributario di San Marino (2R4GTO8), che lo ha reso noto con apposita circolare del 31.8.2021;
- nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”).
Il SdI trasmette le fatture elettroniche all’ufficio tributario di San Marino.
L’ufficio effettua la verifica del regolare assolvimento dell’imposta, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante un apposito canale telematico.
Quest’ultimo, a sua volta, mette a disposizione dell’operatore italiano, all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la fattura convalidata consentendogli di visualizzare telematicamente l’esito del controllo operato dall’ufficio Tributario di San Marino.
Regolarizzazione delle cessioni
Se entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario di San Marino non ne abbia convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione (art. 26 co. 1 DPR 633/72), senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Acquisti di beni da San Marino
Gli acquisti di beni effettuati da operatori economici nazionali presso soggetti stabiliti a San Marino con spedizione o trasporto nel territorio dello Stato italiano (accompagnati da un documento di trasporto) sono ivi assoggettati ad IVA.
In base agli accordi tra gli operatori coinvolti, le cessioni possono recare o meno l’addebito dell’imposta (con obbligo per il soggetto nazionale di assolvere il tributo con il meccanismo del reverse charge, cui ne deriva la previsione di due procedure differenti.
Fatture con addebito dell’IVA
L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare i controlli sul corretto versamento dell’iva da parte dell’operatore sanmarinese e rende noto al cessionario l’esito del controllo attraverso i servizi di consultazione del portale “Fatture e corrispettivi”.
Solo a partire da quel momento è possibile detrarre la relativa iva.
Fatture senza addebito dell’IVA
Se la fattura elettronica emessa dall’operatore sammarinese non riporta l’addebito dell’IVA dovuta l’operatore economico italiano al quale la fattura è recapitata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) deve assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge.
A tal fine, il cessionario è tenuto a:
- indicare l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche, vale a dire con codice tipo documento “TD19” (“Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72”);
- annotare il documento di acquisto nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti secondo le modalità e i termini ordinari. Tale meccanismo può essere operato dal cessionario italiano solo dopo aver preso atto dell’esito positivo del controllo comunicato dall’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate attraverso i servizi di consultazione del portale “Fatture e corrispettivi”.
Regolarizzazione degli acquisti
Il cessionario italiano che non ha ricevuto la fattura di acquisto o ha ricevuto una fattura irregolare deve provvedere all’emissione della stessa o alla sua regolarizzazione entro i 30 giorni decorrenti dallo spirare dei 4 mesi dal momento in cui l’operazione avrebbe dovuto essere fatturata o dalla fattura irregolare..
Prestazioni di servizi
Ai fini impositivi, le prestazioni di servizi verso soggetti passivi identificati nel territorio di San Marino seguono le disposizioni ordinarie previste ai fini IVA (artt. 7-ter e 7-quater del DPR 633/72).
Nel caso di prestazioni ricevute da soggetti passivi sammarinesi, il committente nazionale deve provvedere ad assolvere l’imposta emettendo autofattura (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).
Ai fini della fatturazione, per le predette operazioni non è stato esteso il medesimo obbligo di emissione di fattura in formato elettronico previsto per gli scambi di beni. Tale modalità resta pertanto facoltativa per i servizi resi e ricevuti tra operatori italiani e sammarinesi.