Esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS e alle Casse Professionali

La legge di bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19.

Di seguito si analizza l’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS.

In una successiva articolo verrà analizzato l’esonero contributivo a favore del professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.

A chi spetta

L’agevolazione è applicabile in favore dei lavoratori iscritti:

  • alle Gestioni speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • alla Gestione speciale INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • alla Gestione separata INPS ex 335/95.

L’esonero spetta ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31.12.2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data dell’1.1.2021.

Requisiti

  • Calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019
  • Reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro percepito nel periodo d’imposta 2019
  • Regolarità contributiva
  • Non titolarità di contratto di lavoro subordinato
  • Non titolarità di pensione diretta

Per i professionisti e gli altri operatori sanitari in quiescenza:

  • l’esonero è riconosciuto in caso di incarico conferito nel corso del 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19;
  • i suddetti requisiti non sono richiesti.

Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato

L’agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Ammontare dell’agevolazione

In linea generale, la contribuzione oggetto di esonero riguarda quella di competenza dell’anno 2021, da versare con rate o acconti entro il 31.12.2021.

L’agevolazione massima spettante è di 3.000,00 riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

L’agevolazione potrà subire riduzioni sulla base delle domande presentate e dello stanziamento previsto (1.500 milioni di euro)

L’agevolazione:

  • non riguarda i premi INAIL;
  • è concessa al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della pre­vi­denza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento del­l’esonero;
  • non si applica ai soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda com­mittente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30.9.2021, utilizzando le procedure messe a disposizione dallo stesso Istituto previdenziale.

Nel dettaglio, è necessario seguire i seguenti percorsi:

  • per gli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020”;
  • per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi”, “comunicazione bidirezionale”;
  • per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ex 335/95: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.

L’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Richiesta di rimborso o compensazione della contribuzione già versata

La domanda, da presentare all’INPS, per la richiesta di rimborso o compensazione della contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere presentata entro il 31.12.2021.