Esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS e alle Casse Professionali
La legge di bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19.
Di seguito si analizza l’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS.
In una successiva articolo verrà analizzato l’esonero contributivo a favore del professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.
A chi spetta
L’agevolazione è applicabile in favore dei lavoratori iscritti:
- alle Gestioni speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- alla Gestione speciale INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- alla Gestione separata INPS ex 335/95.
L’esonero spetta ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31.12.2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data dell’1.1.2021.
Requisiti
- Calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019
- Reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro percepito nel periodo d’imposta 2019
- Regolarità contributiva
- Non titolarità di contratto di lavoro subordinato
- Non titolarità di pensione diretta
Per i professionisti e gli altri operatori sanitari in quiescenza:
- l’esonero è riconosciuto in caso di incarico conferito nel corso del 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19;
- i suddetti requisiti non sono richiesti.
Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato
L’agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Ammontare dell’agevolazione
In linea generale, la contribuzione oggetto di esonero riguarda quella di competenza dell’anno 2021, da versare con rate o acconti entro il 31.12.2021.
L’agevolazione massima spettante è di 3.000,00 riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
L’agevolazione potrà subire riduzioni sulla base delle domande presentate e dello stanziamento previsto (1.500 milioni di euro)
L’agevolazione:
- non riguarda i premi INAIL;
- è concessa al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero;
- non si applica ai soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30.9.2021, utilizzando le procedure messe a disposizione dallo stesso Istituto previdenziale.
Nel dettaglio, è necessario seguire i seguenti percorsi:
- per gli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020”;
- per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi”, “comunicazione bidirezionale”;
- per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ex 335/95: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.
L’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Richiesta di rimborso o compensazione della contribuzione già versata
La domanda, da presentare all’INPS, per la richiesta di rimborso o compensazione della contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere presentata entro il 31.12.2021.