Reminder: BONUS INVESTIMENTI ORDINARI E 4.0
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è stato esteso fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 (a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
Destinatari del bonus investimenti
- imprese residenti nel territorio dello Stato
- esercenti arti e professioni;
Indipendentemente dalla dimensione e dal regime adottato (possono usufruirne anche i soggetti in regime forfetario).
Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo.
I beni ammessi all’agevolazione e quelli esclusi
Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.
Sono esclusi:
- I veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
- i beni per i quali ė previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%:
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il bonus è fruibile a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ammontare del nuovo credito
L’entità del bonus varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.
Beni ordinari
Per i beni strumentali “ordinari” o “generici” è riconosciuto nelle seguenti misure:
Per i beni acquistati entro il 31/12/2021:
10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017)
Per i beni acquistati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022:
6% del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali.
Beni materiali Industria 4.0
Per i beni materiali ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
Per i beni acquistati entro il 31/12/2021:
-
- 50% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni
Per i beni acquistati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022:
-
- 40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.
Beni immateriali 4.0
Per i beni ricompresi nell’Allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (come integrato dalla legge di bilancio 2018), cioè quelli immateriali – come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, non c’è distinzione temporale: il credito d’imposta è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro.
Utilizzo del bonus e sue caratteristiche
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo
N.B. Il bonus può essere utilizzato in unica soluzione per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati entro 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Caratteristiche del credito:
Il credito:
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
- è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- non è soggetto al limite sulle compensazioni;
- deve essere comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise
Perdita del bonus
Se i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il bonus deve essere corrispondentemente ridotto,
Adempimenti
Occorre conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi.
- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative;
- per i beni Industria 4.0, di costo superiore a 300.000 euro una perizia giurata o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, basta una dichiarazione resa dal legale rappresentante.