Nuove sanzioni sugli scontrini: pubblicata la circolare della Guardia di Finanza

Nella circolare n. 2017/2021 del 5 gennaio scorso la Guardia di Finanza chiarisce gli aspetti relativi alla individuazione del momento in cui deve essere emesso lo scontrino a seconda dell’avvenuto o meno pagamento da parte del cliente, con differente trattamento in caso di cessione di beni o di prestazione di servizi.

Cessione di beni

La memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente, se richiesto, devono essere realizzati non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, ossia all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.

L’esercente, quindi, deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso, in caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento; mentre, al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, in quanto si è già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA.

Prestazione di servizi

In caso di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento, anche se la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali (diventa esigibile al momento del pagamento), si dovrà comunque memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà, al momento del pagamento, la generazione di un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente.

Sanzioni

In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro.

La medesima sanzione trova applicazione anche in caso di mancato o irregolare funzionamento di Registratore Telematico, quando il corrispettivo non viene annotato nel “registro di emergenza”, a meno che non siano state attuate le procedure web alternative di recupero e invio dei dati.

L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, viene sanzionata invece in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione.

A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi), già prevista in materia di scontrini e ricevute fiscali in caso di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio.