Contributo a fondo perduto dal 15/6 è possibile presentare le domande
Sono state definite dall’Agenzia delle Entrate le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto destinato a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. (vedi anche https://unicomstp.it/2020/05/21/contributo-a-fondo-perduto/)
A chi spetta
Soggetti titolari di partiva Iva che:
- esercitano attività d’impresa;
- esercitano attività di lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario.
Requisiti
Primo requisito
- Ricavi nell’anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro (volume di affari per i titolari di reddito agrario);
Secondo requisito (alternativi)
- Fatturato e corrispettivi conseguiti nel mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019
- Inizio dell’attività a partire dal 1/1/2019
- Sede operativa o domicilio fiscale in uno dei Comuni (prevalentemente della Lombardia) in stato di emergenza alla data del 31/1/2020
Per verificare i ricavi occorre fare riferimento ai seguenti righi della dichiarazione dei redditi:
Come verificare il calo di fatturato
Occorre considerare per il 2019 ed il 2020:
- Fatture di cessione di beni e prestazioni di servizi emesse nel mese di aprile;
- Fatture differite con DDT datato aprile
- Note di variazione datate aprile
- Fatture di cessione di beni ammortizzabile emesse nel mese di aprile;
- Corrispettivi al netto dell’iva
- Importo degli aggi
I commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine possono utilizzare l’importo al lordo dell’iva.
In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.
A chi non spetta
- Soggetti cessati alla data di richiesta del contributo
- Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30/04/2020
- Professionisti e lavoratori dipendenti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse previdenziali; ad esempio: medici, ingegneri, geometri, psicologi, ecc.)
Misura del contributo
Il contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Modalità particolari di calcolo sono state previste per i soggetti con inizio attività tra gennaio e aprile 2019.
La richiesta
Occorre presentare una specifica istanza contenente:
- il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo e del suo rappresentante legale;
- l’Iban su cui accreditare la somma che deve essere intestato al soggetto che richiede il contributo;
- la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi 2019;
- ammontare del fatturato e/o corrispettivi del mese di aprile 2019
- ammontare del fatturato e/o corrispettivi del mese di aprile 2020
- l’autocertificazione di regolarità antimafia nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a 150.000 euro
L’istanza può essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020.
L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante:
- delega a un intermediario
- apposita procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia
- apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.
Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, va presentata via PEC con firma digitale
Sanzioni
Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano:
- la sanzione dal 100 al 200 del contributo
- la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, si applicano:
- la pena della reclusione da 2 a 6 anni
- la confisca di beni e denaro prevista all’art. 322-ter del Codice Penale.