Misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione
Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.
Novità in materia di CIGO e assegno ordinario COVID-19
In sintesi, i principali interventi riguardano:
- l’estensione della durata massima del trattamento ordinario;
- l’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
- il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai percettori dell’assegno ordinario;
- il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
- la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
Estensione dei trattamenti
La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di:
- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all’1.9.2020.
Ampliamento del novero dei beneficiari
Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020.
ANF per i beneficiari di assegno ordinario
Un’ulteriore misura di favore consente la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
Obbligo di consultazione sindacale
La norma reintroduce l’obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione e esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario.
Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO
Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.
Misure speciali per la CISOA
Si inserisce una speciale disposizione che riguarda il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.
I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31.10.2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Novità in materia di CIG in deroga
Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:
- di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.
A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’esonero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione della domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Sempre in tema di CIG in deroga, l’art. 71 del decreto in esame definisce, per l’accesso al trattamento successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta all’INPS.
Per quanto concerne invece il pagamento diretto della prestazione, si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.
Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui alla “Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final” – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l’80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario e viene concessa:
- per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
- per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.
Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.