Coronavirus dal 4 maggio inizia la fase 2. Le attività che possono riprendere
E’ stato pubblicato il D.P.C.M. 26.04.2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le disposizioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 a domenica 17 maggio.
N.B. Il decreto prevede che continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, pertanto le riaperture previste potrebbero essere riviste in caso di emanamento nei prossimi giorni di norme più restrittive da parte della Regione Piemonte.
Di seguito si propone una sintesi con le previsioni ritenute più rilevanti per le imprese.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità individuate nell’ Allegato 1
Le attività di commercio al dettaglio non sospese dovranno rispettare le regole previste dall’allegato 5
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (come, ad esempio, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo.
È consentita la consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto (fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nelle immediate vicinanze).
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (come i parrucchieri, barbieri, estetisti). È consentito lo svolgimento delle attività indicate nell’apposito allegato 2.
Restano aperti i tabaccai, le edicole, le farmacie le parafarmacie.
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.
Con riferimento alle attività professionali è raccomandato il lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, o, in alternativa, devono essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie per i dipendenti.
In ogni caso devono essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e devono essere incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Le imprese per le quali è disposta la sospensione possono completare le attività necessarie (come, ad esempio, la spedizione delle merci in giacenza) entro tre giorni.
Per le attività produttive sospese è ammesso l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente (o di terzi delegati) per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione. È consentita la spedizione delle merci in magazzino, ma solo previa comunicazione al Prefetto.
Le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura sin dal 27 aprile.
Le imprese la cui attività non è sospesa devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri (allegato 7) .
Il mancato rispetto dei protocolli determina la sospensione dell’attività, fino all’adeguamento.