CORRISPETTIVI TELEMATICI NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La circolare 3/E 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo i corrispettivi telematici
Contenuto minimale del documento commerciale:
Il documento commerciale deve contenere:
- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
- numero di partita IVA dell’emittente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; (per i medicinali la descrizione può essere sostituita dal numero di autorizzazione alla messa in commercio (AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato
Descrizione:
L’Agenzia ritiene che la descrizione può essere sintetica ma deve essere sufficiente a identificare il servizio o il bene. A titolo di esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione “primo, secondo, dolce” ovvero “pasto completo”.
Per essere considerato valido ai fini fiscali il documento commerciale:
- deve contenere anche il C.F. o il numero di partita IVA dell’acquirente;
- l’emissione è obbligatoria se è richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
TERMINI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE
Più in particolare, il documento commerciale va emesso nel momento anteriore tra i seguenti:
- momento del pagamento (del corrispettivo intero o di un acconto)
- della consegna del bene o dell’ultimazione del servizio.
Tuttavia:
- mentre per le cessioni di beni l’emissione del documento al momento della consegna/pagamento esaurisce gli obblighi di certificazione
- per le prestazioni di servizio l’eventuale emissione all’ultimazione della prestazione senza incasso, comporta l’obbligo di una nuova emissione al momento del successivo incasso.
Esempi della circolare
CESSIONI DI BENI
Il documento commerciale va emesso:
- al momento in cui il bene viene consegnato il bene, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia incassato o meno
- nel caso di pagamento contestuale il documento commerciale riporterà evidenza dell’incasso del corrispettivo
- nel caso di pagamento non contestuale: il documento commerciale riporterà evidenza del fatto che trattasi di corrispettivo non incassato,
L’IVA è esigibile al momento della consegna (che coincide con l’emissione del documento) quindi, se il pagamento interviene successivamente alla consegna, non è necessario emettere un nuovo documento per dare evidenza dell’incasso del corrispettivo.
Il documento commerciale ha anche valore di quietanza (ai fini civilistici) e, quindi, è importante che riporti l’informazione che l’incasso non è, eventualmente, avvenuto. Infatti, se il documento commerciale venisse integrato con i dati identificativi dell’acquirente (codice fiscale o partita IVA), e dunque fosse direttamente riconducibile al soggetto acquirente, lo stesso costituirebbe anche titolo per una successiva operazione di recupero crediti.
Qualora il cliente richieda una successiva quietanza è possibile:
- emettere documento commerciale di annullamento di quello rilasciato originariamente
- per poi emettere il nuovo documento commerciale, che evidenzi il corrispettivo pagato.
Tale procedura non è obbligatoria ai fini fiscali, e può essere sostituita da una quietanza generica che evidenzi il fatto che il pagamento è stato effettuato.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Il documento commerciale deve essere emesso al momento in cui la prestazione viene ultimata, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia incassato o meno:
- nel caso di pagamento contestuale: il documento commerciale riporterà evidenza dell’incasso del corrispettivo.
- nel caso di pagamento non contestuale: il documento commerciale va comunque emesso, evidenzando che si tratta di corrispettivo non incassato (es: è il caso del ticket restaurant)
Per le prestazioni di servizi, l’IVA non è esigibile all’atto dell’emissione di tale documento commerciale (bensì all’avvenuto pagamento). Per tale ragione, quando in un secondo momento interviene il pagamento, è necessario emettere un nuovo documento per dare evidenza dell’incasso del corrispettivo (in tale momento l’Iva diviene esigibile).
RIEPILOGANDO
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi pagate possono essere certificate con:
- memorizzazione e successivo invio dei corrispettivi con contestuale emissione del documento commerciale;
- fattura immediata con rilascio di copia al cliente;
- documento commerciale/documento di trasporto e successiva emissione di fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo;
Prestazione di servizi (alla conclusione se non pagate)
- Documento commerciale recante il “non riscosso”. In tale caso al momento dell’incasso dovrà essere emesso un ulteriore documento commerciale con memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi;
- Fattura immediata che può essere emessa entro 12 giorni dal pagamento
- Emissione di documento commerciale/documento di trasporto e successiva emissione di fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo;
PROCEDURE DI RESO
Gli scontrini di reso e annullo devono fornire gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene o l’annullo dell’operazione ai documenti probanti l’acquisto originario, quindi, in particolare, il codice identificativo del documento attestante l’operazione originaria, qualora il cliente lo produca al momento del reso.
Nel caso in cui il cliente non sia più in possesso del documento commerciale originario ma produca altri elementi che possono confermare all’esercente l’avvenuto acquisto, come nel caso della ricevuta del POS o dei vuoti a rendere l’esercente potrà riportare nel documento commerciale di reso gli estremi della ricevuta del POS o un codice generico (es. ND);
SANZIONI
– Mancata emissione di ricevute, scontrini, DDT
– Mancata trasmissione – Memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri |
Sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di 500,00 euro |
– Se le violazioni sono 4 in un quinquennio | Sospensione della licenza o dell’autorizzazione da 3 giorni ad un mese |