Nuovi limiti al regime forfetario dal 2020 o dal 2021?
Alcuni quotidiani in questi giorni hanno riportato la notizia che i nuovi vincoli al regime forfetario si applicano solo dal 1/1/2021 e non dal 1/1/2020.
Tale interpretazione viene giustificata dal fatto che lo Statuto del contribuente fissa in 60 giorni il limite di tempo che deve intercorrere tra l’approvazione delle modifiche in materia di adempimenti fiscali e la loro applicazione».
Tale tesi trova fondamento nella circolare n. 8 del 10/4/2019 nella quale si afferma:
“Ad esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo tesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta. Stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone, in associazioni, in imprese familiari, in aziende coniugali; discorso a parte vale, come già detto, per le s.r.l., su cui si veda infra. In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020. Le operazioni di realizzo delle partecipazioni al fine di applicare il regime forfetario non sono censurabili ai fini dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000, trattandosi di comportamenti volti a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate.”
Tuttavia analoga disposizione venne infatti introdotta nel 2016 e, in relazione a tale introduzione, nella circolare 10/E/2016, l’Agenzia affermò:
“la causa di esclusione prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro.”
In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate si consiglia di aspettare ad emettere fatture nel 2020