Legge di bilancio e collegato novità per le imprese
Si riepilogano in breve le principali novità previste dalla Legge di bilancio e dal relativo collegato fiscale.
CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI (art. 22)
E’ stato introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a decorrere dall’1/07/2020, con carte di credito, debito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento “elettronici” tracciabili (es: piattaforme come Paypal o simili).
Destinatari: esercenti attività d’impresa e arti/professioni a condizione che i ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000
Spettanza: spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni/prestazioni rese nei confronti di consumatori finali dal 1/07/2020
Utilizzo: in compensazione mediante F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
Aspetti dichiarativi: va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e in quelle successive fino alla conclusione del suo utilizzo.
Aspetti reddituali: non è imponibile ai fini dei redditi e Irap.
PRESTAZIONI SANITARIE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE – Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche
E stato disposta la proroga, anche per l’anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema
La proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Il “decreto fiscale” stabilisce altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).
IVA SUI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI
A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1/01/2020 si applica l’aliquota IVA ridotta al 5%:
- per i prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili
- e per le coppette mestruali.
ESTEROMETRO
E’ disposta la modifica che termine per l’invio dei dati relativi al c.d. esterometro che passa da mensile a trimestrale.
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Fatture inviate dall’1/01/2020
Qualora gli importi dovuti non risultino superiori alla soglia annua di € 1.000
- è possibile assolvere all’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle FE con 2 versamenti aventi cadenza semestrale le cui scadenze sono le seguenti:
- il primo: da effettuarsi entro il 16/06
- il secondo: da effettuarsi entro il 16/12 di ciascun anno.
Mancato pagamento
Viene previsto che l’Agenzia comunichi al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta da versare, la sanzione dovuta, ridotta ad 1/3, e gli interessi.
Iscrizione a ruolo a titolo definitivo
Avviene, da parte del competente ufficio dell’Agenzia, nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento, anche parziale, delle somme dovute entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione.
LOTTERIA SCONTRINI
La “lotteria degli scontrini” consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi messi in palio.
La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell’estrazione:
- il cliente dovrà comunicare all’esercente, all’atto dell’acquisto, il proprio codice identificativo (“codice lotteria”);
- l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’operazione effettuata.
Decorrenza
- Slitta all’1/07/2020 (in luogo dell’1/01/2020);
Partecipazione all’estrazione
Per poter partecipare all’estrazione i contribuenti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione), al momento dell’acquisto, comunicano il codice lotteria (in luogo del codice fiscale), individuato dal Provvedimento dell’ADM, all’esercente e quest’ultimo trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione/prestazione;
Sanzioni
Qualora l’esercente rifiuti di acquisire, al momento dell’acquisto, il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione del portale Lotteria del sito dell’Agenzia; le segnalazioni sono utilizzate dalla stessa Agenzia delle entrate e dalla GDF nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
E’ prevista una moratoria delle sanzioni nei primi 6 mesi di applicazione della lotteria.
Le sanzioni non sono applicabili nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi attraverso strumenti inidonei alla trasmissione telematica o mediante ricevuta/scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi.
PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni.
Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:
- riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018;
- deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”, si tratta del bilancio al 31.12.2019).
Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:
- è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);
- è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).
ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE STRUMENTALE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE
Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un’imposizione ridotta.
L’imposta è, infatti, prevista nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020).
AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI – FRINGE BENEFIT
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chi¬lometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dal¬le Tabelle nazionali dell’ACI;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
BUONI PASTO – LIMITI DI ESCLUSIONE DA IMPOSIZIONE
Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di:
- 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro);
- 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro).
Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri
Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.